Sentenza n. 167/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4370/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'emissione della carta docente e l'accredito di € 1.500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato all'emissione della carta docente in suo favore e all'assegnazione sulla stessa di € 1.500,00 complessivi, riferiti agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il ricorso è stato fondato sull'inerzia dell'amministrazione, nonostante la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre stabilito che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT e ha evidenziato che i ritardi nell'esecuzione del titolo possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese, poste a carico dell'amministrazione soccombente, sono state liquidate in € 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari che comportano obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni; il suo inutile decorso è stato ritenuto presupposto per l'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto l'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, in combinato con l'art. 26 c.p.a., quale fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro sono sufficienti, ai fini dell'azione ex art. 114 c.p.a., la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, purché tali presupposti siano documentati.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, fissando anche il termine per l'intervento sostitutivo.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza del soggetto nominato.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie derivanti dalla legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti relativi all'incarico esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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