Ordinanza n. 5/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) provvedimento a firma del Questore di Macerata del 29/10/25 prot.-OMISSIS- CAT 6Fbis, notificato al ricorrente in data 31 ottobre 2025 avente ad oggetto la “Revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo”; b) comunicazione ai sensi artt.7 – 8 e 10 bis L.241/90 – della Questura di Macerata di avvio di procedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia del 9/10/25 notificato al ricorrente in data 9/10/2025; c) provvedimento a firma del Viceprefetto di Macerata Dott.ssa -OMISSIS- del 27/11/2025 Prot.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 2/12/2025, concernente l’irrogazione del DIAME ; d) comunicazione ai sensi artt.7 – 8 e 10 bis L.241/90 – della Prefettura di avvio di procedimento di irrogazione di DIAME del 13/10/2025 Prot.-OMISSIS- notificato al ricorrente in data 13/01/2025 (doc.n.2-bis);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile e provvedimento prefettizio di irrogazione del DIAME, nonché i relativi atti di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Macerata di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza per uso caccia, il provvedimento del Viceprefetto concernente l'irrogazione del DIAME e la relativa comunicazione di avvio del procedimento. Gli atti amministrativi risultavano fondati sulla ritenuta violazione dell'art. 20-bis della legge n. 110/1975, in relazione alla custodia di una pistola semiautomatica con caricatore rifornito di 15 cartucce. L'amministrazione aveva ritenuto che il ricorrente non avesse adottato le necessarie cautele per impedire che persone non autorizzate potessero impossessarsi agevolmente dell'arma. Il primo motivo censurava, in sostanza, l'insussistenza del presupposto fattuale e giuridico della violazione, anche alla luce dell'ordinanza del Tribunale penale di Macerata, Sezione del riesame, che aveva escluso, allo stato degli atti, la configurabilità della condotta contestata: il ricorrente viveva da solo; non risultava provato che soggetti appartenenti alle categorie tassativamente indicate dall'art. 20-bis coabitassero o frequentassero stabilmente l'abitazione; l'arma era custodita in un mobile chiuso e non in vista; non era previsto, secondo tale valutazione, l'obbligo di conservarla sotto chiave, smontata o in un armadio blindato. Gli ulteriori motivi non sono specificamente descritti nell'ordinanza.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero sostanzialmente fondati sulla violazione dell'art. 20-bis della legge n. 110/1975 e che tale presupposto fosse stato ritenuto insussistente dal giudice penale del riesame, il quale aveva escluso la presenza di un pericolo concreto che persone rientranti nelle categorie indicate dalla norma potessero impossessarsi agevolmente dell'arma. Considerato che gli atti amministrativi erano finalizzati alla prevenzione di fatti contrari all'ordine pubblico ed erano espressione della discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, il giudice ha comunque ravvisato profili di fumus boni iuris, con particolare riferimento al primo motivo, sulla base della non consistenza del presupposto posto a fondamento delle determinazioni amministrative. La domanda cautelare è stata accolta: sono stati sospesi tutti i provvedimenti impugnati ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110
Il comma 2 punisce l'omessa custodia delle armi a fronte del pericolo che possano agevolmente impossessarsene i soggetti indicati tassativamente al comma precedente.
La configurabilità dell'omessa custodia richiede un pericolo concreto che persone appartenenti alle categorie tassativamente indicate dalla norma possano impossessarsi agevolmente dell'arma; nella fase cautelare il TAR ha valorizzato il fatto che tale presupposto fosse stato escluso dal giudice penale del riesame.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato accogliendo la domanda di sospensione degli atti impugnati.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati in relazione alle comunicazioni di avvio dei procedimenti amministrativi impugnate; l'ordinanza non esamina autonomamente la loro legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca di un titolo di polizia fondata sulla violazione delle regole di custodia delle armi richiede la concreta sussistenza del pericolo che soggetti rientranti nelle categorie tassativamente previste dalla norma possano impossessarsi agevolmente dell'arma; non è sufficiente un richiamo astratto alla mera detenzione dell'arma o alla sua disponibilità da parte del titolare.
- Nella fase cautelare, la valutazione amministrativa di prevenzione dell'ordine pubblico può presentare fumus boni juris quando il presupposto fattuale essenziale dell'atto risulti smentito o seriamente posto in dubbio da una pronuncia del giudice penale del riesame, pur restando salva la valutazione definitiva nel giudizio di merito.
- La custodia di un'arma all'interno di un mobile chiuso non implica necessariamente, secondo la valutazione sommaria recepita dal giudice, l'obbligo di conservarla sotto chiave, smontata o in un armadio blindato, in assenza di ulteriori elementi concreti idonei a evidenziare un agevole impossessamento da parte di soggetti non autorizzati.
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