Cassazione Penale, Sentenza n. 29135/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18/01/2024 con cui, in sede di rinvio dalla Cassazione, è stato annullato il provvedimento originario limitatamente al capo 47 (tentata estorsione) per assenza di gravi indizi, confermando però per il resto la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 274 e 275 c.p.p.), sostenendo in particolare che il Tribunale non ha considerato il "tempo silente" (assenza di condotte illecite negli oltre 4 anni successivi ai fatti contestati), l'assenza di precedenti (incensuratezza), la piena osservanza della misura durante i domiciliari e che la sopravvenuta esclusione del fatto estorsivo avrebbe dovuto incidere sull'adeguatezza della misura cautelare residua
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia correttamente confrontato con la novità rappresentata dall'esclusione della gravità indiziaria per il capo relativo alla tentata estorsione e abbia motivato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari rispetto agli altri fatti per i quali permaneva gravità indiziaria. In particolare il Tribunale ha valorizzato il consistente disvalore delle condotte riconosciute (intestazione fittizia della societa" "Costa degli Dei Tours srls" riconducibile alla cosca Bonavita, ampia serie di truffe finalizzate a indebite percezioni di indennità/contributi) e la contiguità dell'indagato al sodalizio mafioso, ritenendo non forniti elementi idonei a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Riferimento alle modalità di esercizio delle misure cautelari e all'indagine sulle esigenze cautelari; contestazione del ricorrente volta a invocare violazione di legge relativamente alla valutazione delle esigenze cautelari
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che l'art. 275, comma 3, prevale come norma speciale nei casi da essa disciplinati, per cui il richiamo all'art. 274 non è sufficiente a scalfire la presunzione relativa di esigenze cautelari
art. 275 c.p.p.
In particolare il comma 3 instaura una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e dell'adeguatezza della custodia in carcere) per determinate fattispecie; la Corte ha ritenuto che questa presunzione, applicabile nel caso di specie, non sia stata efficacemente superata dal ricorrente con la mera invocazione del 'tempo silente' o dell'incensuratezza
art. 512-bis c.p.
Norma penale contestata (intestazione fittizia aggravata); la sussistenza della gravità indiziaria per tale reato è stata ritenuta dal Tribunale elemento significativo ai fini delle esigenze cautelari
art. 416-bis c.p.
Riferimento all'aggravante di matrice mafiosa e alla contiguità dell'indagato con la consorteria mafiosa; la presenza dell'aggravante conferisce rilievo alla presunzione di pericolo per le esigenze cautelari
art. 640-bis c.p.
Riferimento ai reati di truffa aggravata (capi vari) la cui gravità indiziaria è stata considerata dal Tribunale ai fini della valutazione delle esigenze cautelari
art. 346-bis c.p.
Altro illecito rilevante incluso nel quadro indiziario e valutato dal Tribunale nel complesso della pericolosità
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la richiesta di trattazione orale; citata nel contesto procedurale della trattazione dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
Norma che permette la condanna per spese e, ove ricorrano profili di colpa dell'impugnazione infondata, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- La perdita di gravità indiziaria rispetto a uno o più capi di imputazione non comporta automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari se permangono altre contestazioni gravi: il giudice deve valutare il quadro complessivo e può ritenere la misura ancora necessaria per le restanti imputazioni
- Se opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. (spesso nei reati di matrice mafiosa o equiparati), il ricorrente ha l'onere di fornire prove concrete e specifiche per superarla: la mera invocazione del 'tempo silente', dell'incensuratezza o della buona condotta non è di per sé sufficiente
- Il 'tempo silente' (periodo senza condotte illecite) assume rilevanza solo se accompagnato da elementi fattuali che dimostrino una effettiva cessazione del pericolo (es. effettiva distanza da sodalizi, attività lavorativa stabile, cambiamento di contesti o elementi probatori che smentiscano la contiguità con ambienti criminosi)
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale confrontarsi puntualmente con le motivazioni del provvedimento impugnato: ragioni generiche o non specificamente tarate sulle argomentazioni del giudice di merito espongono il ricorso al rischio di inammissibilità per manifesta genericità
- Per ottenere l'allentamento delle misure cautelari in presenza di reati associativi o aggravati per mafia è utile produrre elementi probatori specifici (es. dichiarazioni, documenti che attestino la cessazione di rapporti, iniziative di reinserimento lavorativo, garanzie personali) volti a dimostrare l'attenuazione del pericolo
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