Cassazione Penale, Sentenza n. 16337/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP; Ziparo impugnava la decisione che aveva confermato la custodia cautelare in carcere dopo l'arresto in flagranza per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (possesso di 224 g di cocaina, occultata nei fari dell'auto). I motivi di cassazione deducevano: (i) mancata o insufficiente motivazione in relazione all'art. 275, comma 3 c.p.p., circa l'inidoneità delle misure alternative; (ii) mancata motivazione in relazione all'art. 275, comma 3-bis e 275-bis c.p.p. circa l'esclusione degli arresti domiciliari con procedure di controllo (braccialetto elettronico) e della cumulabilità di altre misure coercitive; (iii) motivazione apparente ai sensi dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 274 c.p.p., avendo il Tribunale ritenuto il collegamento del prevenuto a circuiti criminali fondandosi essenzialmente sul quantitativo della sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame: esistono gravi indizi di colpevolezza (quantità e occultamento della cocaina) e le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, sono documentate dalla personalità del ricorrente (pregiudicato, anche per reati specifici) e dalle concrete modalità di occultamento indicative di attività organizzata non occasionale. La Corte ha altresì confermato la legittimità della scelta della custodia in carcere come unica misura idonea alla luce del rischio di mantenimento nei circuiti di spaccio e ha precisato che la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari implica, in via assorbente, anche la non idoneità all'impiego degli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona i delitti inerenti agli stupefacenti; qui usata per qualificare il reato contestato (detenzione di rilevante quantitativo di cocaina)
art. 275 c.p.p., comma 3
Disposizione che impone al giudice di motivare l'inidoneità delle misure alternative alla misura custodiale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata circa pericolo di reiterazione e inidoneità delle misure meno afflittive
art. 275 c.p.p., comma 3-bis
Prevede l'impiego di strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico) e obbliga il giudice a valutare la loro applicabilità; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa sugli arresti domiciliari comporti implicitamente l'esclusione di tali strumenti
art. 275-bis c.p.p.
Regola le modalità degli strumenti di controllo a distanza; la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui la pronuncia di inidoneità degli arresti domiciliari è assorbente rispetto all'impiego del braccialetto elettronico
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)
Indica i presupposti per le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte ha osservato che, pur non potendosi desumere questi rischi solo dalla gravitaà del reato, è legittimo considerare le concrete modalità della condotta e le circostanze (es. quantitativo e occultamento)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme procedurali concernenti i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e apparente o omessa motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati
legge n. 47 del 2015
Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sull'art. 274 c.p.p.; la Corte ha richiamato il principio secondo cui le modalità della condotta restano elementi pertinenti per la prognosi di recidiva
Massime di principio
- La gravità del titolo di reato non può da sola giustificare misure cautelari, ma le concrete modalità del fatto (quantitativo di droga, occultamento, modalità di trasporto) costituiscono elementi legittimi e rilevanti per valutare il pericolo di reiterazione
- La presenza di precedenti penali, specie se specifici, aumenta la probabilità che il giudice ritenga insufficienti misure alternative alla custodia cautelare
- La decisione del giudice che ritiene inidonei gli arresti domiciliari è assorbente rispetto all'impiego di strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico): non è necessario motivare separatamente l'esclusione del braccialetto se si esclude già l'idoneità degli arresti domiciliari
- La motivazione del giudice deve essere concreta e ancorata a elementi fattuali (modalità del reato, contesto ambientale, personalità dell'imputato); contestazioni generiche o basate solo su formule non superano il controllo di legittimità
- In presenza di indizi gravi e di circostanze indicative di attività organizzata di spaccio, il giudice può ritenere necessaria la misura custodiale per evitare il mantenimento del soggetto nei circuiti di illecito commercio di stupefacenti
- Per il difensore in situazioni analoghe è utile evidenziare elementi concreti e specifici che rendano gli arresti domiciliari o gli strumenti di controllo effettivamente idonei (es. affidabilità del soggetto, rete familiare, misure di controllo disponibili) per contrastare la valutazione di inidoneità
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