Cassazione Penale, Sentenza n. 33910/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ZAI era stato condannato dal Tribunale di Vercelli, confermato dalla Corte d'appello di Torino, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada (omissione di fermarsi dopo incidente con lesioni). È incontroso che l'imputato avesse causato l'incidente e che vi fossero lesioni ai conducenti; è controverso se egli si sia volontariamente allontanato per eludere l'identificazione. La Corte territoriale ha ritenuto provato che ZAI, dopo un brevissimo arresto immediatamente successivo all'urto, si sia allontanato e poi si sia fermato a distanza soltanto per sostituire uno pneumatico danneggiato; ha ritenuto che l'evidenza delle lesioni di uno dei conducenti dimostrasse la consapevolezza del sinistro e quindi l'elemento soggettivo del reato. In tema di sanzione accessoria, la Corte ha applicato la sospensione della patente per due anni ritenendola commisurata alla gravità del fatto, al danno e alla condotta processuale dell'imputato. La difesa aveva dedotto dubbio sia sull'elemento oggettivo (necessità di arresto in luogo più idoneo per via dello squarcio della ruota e distanza di circa 800 metri) sia sull'elemento soggettivo (età, shock, presenza di altri conducenti), e contestato la sproporzione della sospensione; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di confronto efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata e ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi proposti dalla difesa. In particolare, ha ritenuto che la ricostruzione difensiva non fosse supportata da elementi di fatto e fosse contraddetta dall'accertamento che l'imputato si era fermato brevemente per poi allontanarsi. Ha inoltre precisato che l'obbligo di fermarsi sorge dal semplice verificarsi di un incidente riconducibile al comportamento dell'automobilista e che la prova della consapevolezza può essere desunta anche dalla gravità delle lesioni riportate. Sulla misura della sanzione accessoria, la Corte ha ricordato che la durata della sospensione della patente si determina secondo i criteri dell'art. 218 comma 2 cod. strada e non in base all'art. 133 c.p., perciò la motivazione delle misure penali e amministrative è autonoma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, Codice della strada
Norma incriminatrice applicata per omissione di fermarsi dopo incidente con lesioni; la Cassazione conferma che l'obbligo di fermarsi sorge dal semplice verificarsi dell'incidente riconducibile al comportamento dell'utente della strada
art. 222, Codice della strada
Richiamata in tema di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sua applicazione può accompagnare la sanzione penale
art. 218, comma 2, Codice della strada
Stabilisce i parametri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente; la Cassazione afferma che la misura va determinata con i criteri di questo articolo e non con quelli dell'art. 133 c.p.
art. 133, Codice penale
Richiamato dalla decisione solo per escluderne l'uso nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria: i criteri di dosimetria della pena principale non sono applicabili alla sospensione della patente
art. 616, Codice di procedura penale
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'obbligo di fermarsi dopo un incidente sorge dal semplice verificarsi dell'evento lesivo riconducibile alla condotta dell'utente della strada, indipendentemente dall'accertamento di un reato: quindi anche brevi arresti seguiti da allontanamento possono integrare il reato di omissione di fermarsi
- La prova della consapevolezza dell'incidente può essere desunta dagli elementi di fatto, in particolare dalla gravità delle lesioni riportate dalle vittime; affermazioni generiche su età avanzata o stato di shock non sono sufficienti senza riscontri oggettivi
- La determinazione della durata della sospensione della patente (sanzione amministrativa accessoria) si effettua secondo i parametri dell'art. 218 c.d.s. e resta autonoma rispetto alla dosimetria della pena penale stabilita con i criteri dell'art. 133 c.p.
- In sede di impugnazione, la parte che contesta la decisione deve confrontarsi concretamente con il ragionamento motivazionale dei giudici; prospettare una semplice alternativa interpretativa senza documentare fatti nuovi o errori logici non supera il controllo di legittimità
- Quando si abbia prova incerta e venga dedotto un dubbio sull'elemento soggettivo, occorre che questo dubbio emerga chiaramente dal compendio probatorio: in difetto, il giudice può legittimamente inferire il dolo anche dalla situazione di fatto complessiva
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