Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33910/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ZAI era stato condannato dal Tribunale di Vercelli, confermato dalla Corte d'appello di Torino, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada (omissione di fermarsi dopo incidente con lesioni). È incontroso che l'imputato avesse causato l'incidente e che vi fossero lesioni ai conducenti; è controverso se egli si sia volontariamente allontanato per eludere l'identificazione. La Corte territoriale ha ritenuto provato che ZAI, dopo un brevissimo arresto immediatamente successivo all'urto, si sia allontanato e poi si sia fermato a distanza soltanto per sostituire uno pneumatico danneggiato; ha ritenuto che l'evidenza delle lesioni di uno dei conducenti dimostrasse la consapevolezza del sinistro e quindi l'elemento soggettivo del reato. In tema di sanzione accessoria, la Corte ha applicato la sospensione della patente per due anni ritenendola commisurata alla gravità del fatto, al danno e alla condotta processuale dell'imputato. La difesa aveva dedotto dubbio sia sull'elemento oggettivo (necessità di arresto in luogo più idoneo per via dello squarcio della ruota e distanza di circa 800 metri) sia sull'elemento soggettivo (età, shock, presenza di altri conducenti), e contestato la sproporzione della sospensione; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e i motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di confronto efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata e ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi proposti dalla difesa. In particolare, ha ritenuto che la ricostruzione difensiva non fosse supportata da elementi di fatto e fosse contraddetta dall'accertamento che l'imputato si era fermato brevemente per poi allontanarsi. Ha inoltre precisato che l'obbligo di fermarsi sorge dal semplice verificarsi di un incidente riconducibile al comportamento dell'automobilista e che la prova della consapevolezza può essere desunta anche dalla gravità delle lesioni riportate. Sulla misura della sanzione accessoria, la Corte ha ricordato che la durata della sospensione della patente si determina secondo i criteri dell'art. 218 comma 2 cod. strada e non in base all'art. 133 c.p., perciò la motivazione delle misure penali e amministrative è autonoma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, Codice della strada

    Norma incriminatrice applicata per omissione di fermarsi dopo incidente con lesioni; la Cassazione conferma che l'obbligo di fermarsi sorge dal semplice verificarsi dell'incidente riconducibile al comportamento dell'utente della strada

  • art. 222, Codice della strada

    Richiamata in tema di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sua applicazione può accompagnare la sanzione penale

  • art. 218, comma 2, Codice della strada

    Stabilisce i parametri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente; la Cassazione afferma che la misura va determinata con i criteri di questo articolo e non con quelli dell'art. 133 c.p.

  • art. 133, Codice penale

    Richiamato dalla decisione solo per escluderne l'uso nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria: i criteri di dosimetria della pena principale non sono applicabili alla sospensione della patente

  • art. 616, Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'obbligo di fermarsi dopo un incidente sorge dal semplice verificarsi dell'evento lesivo riconducibile alla condotta dell'utente della strada, indipendentemente dall'accertamento di un reato: quindi anche brevi arresti seguiti da allontanamento possono integrare il reato di omissione di fermarsi
  • La prova della consapevolezza dell'incidente può essere desunta dagli elementi di fatto, in particolare dalla gravità delle lesioni riportate dalle vittime; affermazioni generiche su età avanzata o stato di shock non sono sufficienti senza riscontri oggettivi
  • La determinazione della durata della sospensione della patente (sanzione amministrativa accessoria) si effettua secondo i parametri dell'art. 218 c.d.s. e resta autonoma rispetto alla dosimetria della pena penale stabilita con i criteri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di impugnazione, la parte che contesta la decisione deve confrontarsi concretamente con il ragionamento motivazionale dei giudici; prospettare una semplice alternativa interpretativa senza documentare fatti nuovi o errori logici non supera il controllo di legittimità
  • Quando si abbia prova incerta e venga dedotto un dubbio sull'elemento soggettivo, occorre che questo dubbio emerga chiaramente dal compendio probatorio: in difetto, il giudice può legittimamente inferire il dolo anche dalla situazione di fatto complessiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.