Cassazione Penale, Sentenza n. 29235/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la regolarità del processo per essere stato giudicato in sua assenza nonostante fosse detenuto per altra causa presso il carcere di Rieti. Il difensore aveva comunicato al giudice, con istanza di rinvio antecedente all'udienza del 19/04/2023, lo stato di detenzione del cliente. Nonostante ciò il giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato, non ha disposto la sua traduzione in udienza né raccolto una eventuale rinuncia a comparire, e l'intero dibattimento si è svolto senza la sua presenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha accertato che lo stato di detenzione era stato comunicato e che la dichiarazione di assenza senza traduzione ha violato il diritto dell'imputato a partecipare al procedimento. Ha qualificato la nullità come assoluta e insanabile; ha annullato la sentenza del Tribunale di Teramo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, che dovrà svolgersi con piena libertà valutativa ma rispettando il diritto dell'imputato a essere tradotto e a partecipare alle udienze.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
Norma sostanziale relativa al porto di arma impropria; utilizzata come riferimento al reato per cui era stato condannato il ricorrente
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per violazione di norme di rito e per vizi che hanno invalidato il giudizio
art. 179 cod. proc. pen.
Riferimento alle disposizioni sul difensore e sulle comunicazioni processuali, richiamato nel contesto dell'onere di comunicazione dell'impedimento
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma sul trattamento dell'assenza e sulla celebrazione del dibattimento; richiamata per la valutazione dell'illegittima dichiarazione di assenza
art. 420-ter cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere di comunicazione tempestiva del legittimo impedimento da parte del difensore; la Corte ha interpretato che tale onere non grava sull'imputato detenuto e che la mera probabilità dell'impedimento impone al giudice il rinvio e la traduzione
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Richiamato come principio che riconosce all'imputato il diritto di partecipare personalmente al processo e che l'assenza deve essere volontaria e consapevole per essere valida
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio nel processo penale e all'obbligo di garantire la partecipazione dell'imputato
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce un legittimo impedimento a comparire e impedisce la dichiarazione di assenza o contumacia, anche se tale stato non è stato comunicato tempestivamente dall'imputato stesso
- È sufficiente la comunicazione dello stato di detenzione da parte del difensore (anche in un atto volto a chiedere rinvio personale) per far scattare l'obbligo del giudice di non dichiarare l'assenza e di adottare misure (rinvio e traduzione) per consentire la partecipazione dell'imputato
- La mancata traduzione dell'imputato detenuto quando il giudice è o dovrebbe essere a conoscenza del suo impedimento determina una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e rende inutilizzabili le prove raccolte in quella sede
- Il giudice deve valutare con attenzione ogni comunicazione attestante un impedimento non volontario: se sussiste certezza o probabilità dell'impedimento deve disporre il rinvio e la traduzione, e comunicare la nuova data all'imputato
- La rinuncia alla partecipazione al processo da parte dell'imputato deve essere effettiva, volontaria e consapevole; in assenza di ciò la celebrazione senza la sua presenza viola i diritti garantiti dall'art. 6 CEDU e dall'art. 111 Cost.
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