Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17009/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiore è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 2, c.p.) per aver sottratto materiale ferroso di valore circa €2.000,00 di proprietà di Michele Picardi e depositato nei pressi di un fabbricato locato a Gerardo Bartilomo. L'imputato propone tre motivi di ricorso: 1) omissione da parte della corte territoriale nel dichiarare l'improcedibilità del reato per mancanza di querela alla luce del d.lgs. n.150/2022; 2) censura della ritenuta sussistenza dell'aggravante n.2 perché la condotta sarebbe stata priva di accordo pregresso e il locatario non aveva obbligo di vigilanza; 3) assenza di elementi di prova sul momento del furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) la costituzione di parte civile da parte del proprietario (M. Picardi) è stata considerata manifestazione idonea della volontà querelatoria anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, con richiamo alla giurisprudenza sul "favor querelae"; 2) i giudici di merito hanno fornito argomentazioni logiche e puntuali che dimostrano l'accordo tra l'imputato e la complice finalizzato a distrarre il locatario (Bartilomo) per consentire l'asporto del materiale, giustificando così l'aggravante; 3) il quadro indiziario è risultato sufficiente a stabilire il momento del furto (materiale presente prima dell'arrivo dell'imputato e assente dopo il loro allontanamento). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

    Norma applicata per qualificare il reato come furto aggravato in presenza di modalità concordate e di distrazione della persona che avrebbe potuto ostacolare il furto; i giudici hanno ritenuto provata la modalità aggravata mediante la cooperazione dell'imputato e della complice.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma ha reso procedibili alcuni reati solo a querela; la Corte ha comunque ritenuto che, nei processi in corso, la volontà querelatoria possa essere desunta dalla costituzione di parte civile o dalla sua riserva, per cui l'azione penale non è improcedibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate per inquadrare i motivi di cassazione presentati (vizi di motivazione, violazione di legge, mancanza di prove); la Corte ha ritenuto tali motivi infondati poiché i giudici di merito hanno fornito motivazioni logiche e adeguate.

  • art. 152 cod. pen.

    Richiamato in tema di remissione della querela: la remissione richiede una manifestazione di volontà chiara e univoca; analogamente, la costituzione di parte civile non revocata è indice della volontà di perseguire l'azione penale.

  • artt. 120 e 122 (richiamati nel testo come principi favorevoli alla querela)

    Utilizzati per richiamare il principio del 'favor querelae', secondo il quale ogni incertezza circa la volontà della persona offesa va risolta in favore dell'esistenza della querela o della volontà punitiva.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile (o la riserva di costituirsi) può essere interpretata come manifestazione di querela anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n.150/2022; in processi in corso la mancanza di una formale querela non determina automaticamente l'improcedibilità se emerge la volontà punitiva della persona offesa.
  • Il principio del 'favor querelae' porta i giudici a interpretare atti e comportamenti della persona offesa in modo da agevolare il riconoscimento della volontà di punire, risolvendo le incertezze in favore della querela.
  • Per ritenere sussistente un'aggravante connessa alla distrazione di un terzo è sufficiente provare, anche mediante elementi indiziari e ricostruzione logica, che è esistito un piano coordinato (es. una persona distraeva il custode/locatario mentre l'altra asportava i beni).
  • La prova del momento del furto può essere stabilita per via indiziaria: se il bene era presente prima dell'arrivo degli imputati e assente dopo il loro allontanamento, ciò può giustificare la pronuncia di responsabilità anche in mancanza di una prova diretta del momento esatto.
  • La remissione della querela richiede un atto chiaro ed inequivocabile della persona offesa; l'assenza di revoca della costituzione di parte civile è indice che la volontà punitiva permane.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.