Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 18/6/2013 e che quindi la notifica dell'appello, ricevuta dal contribuente il 20/3/2013, fosse oltre il termine semestrale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità per violazione degli artt. 327 e 149, comma 3, c.p.c. e deducendo che la CTR aveva commesso un errore nella lettura della data di deposito della sentenza di primo grado, che era invece del 18/9/2012. Secondo la ricorrente, dal timbro postale e dall'elenco delle raccomandate A/R emergeva che la spedizione dell'appello era avvenuta l'8/3/2013 oppure il 18/3/2013, dunque tempestivamente. Il contribuente si è costituito con controricorso, sostenendo tra l'altro l'esistenza di un documento di interrogazione postale che indicherebbe una spedizione del 20/3/2013, e menzionando anche la pendenza di un ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha accertato che non era contestato il deposito della sentenza di primo grado il 18/9/2012 e che l'atto di appello era stato ricevuto dal contribuente il 20/3/2013; ha inoltre osservato che il timbro datario sull'elenco delle raccomandate, pur non perfettamente leggibile, consentiva di leggere la data come "8-3.13", sicché la spedizione doveva collocarsi o all'8/3/2013 o al 18/3/2013, entrambe date interne al termine semestrale di impugnazione. Ha quindi escluso rilievo probatorio al documento di interrogazione postale prodotto dal contribuente, ritenendolo privo di valenza probatoria. È stato richiamato l'orientamento secondo cui, nel giudizio tributario, l'elenco delle raccomandate con timbro datario postale costituisce prova valida e fidefaciente del perfezionamento della notifica per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. La pendenza del ricorso per revocazione è stata ritenuta non influente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione deve essere rispettato dal notificante; la prova del tempestivo perfezionamento della notifica può essere fornita dall'elenco delle raccomandate con timbro datario postale.
art. 149, comma 3, c.p.c.
Per la notifica a mezzo posta, rileva la data di spedizione risultante dall'elenco delle raccomandate e dal timbro postale ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura è stata formulata come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la prova della tempestiva notifica dell'atto di appello per il notificante può essere validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, che ha natura di atto pubblico fidefacente quanto alla consegna all'ufficio postale.
- Se il timbro datario postale non è perfettamente leggibile, il giudice deve valutare il dato documentale complessivo e può desumere la tempestività della spedizione quando le date leggibili ricadono comunque entro il termine di impugnazione.
- Documenti interni o attestazioni informatiche privi della stessa valenza probatoria dell'elenco di spedizione postale non possono prevalere, da soli, sulla prova documentale fidefacente del perfezionamento della notifica.
- La pendenza di un ricorso per revocazione contro la sentenza impugnata non esclude di per sé l'esame del ricorso per cassazione contro la decisione che abbia definito la revocazione, quando non ricorrano i presupposti per ritenere venuto meno l'interesse alla decisione di legittimità.
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