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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza del 25 febbraio 2026 di accesso a documenti e informazioni ambientali relativi alla difesa costiera, alla gestione del demanio marittimo e all’emergenza conseguente al Ciclone Harry

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, qualificata come associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 l. 349/1986 e deducendo un interesse concreto alla tutela dell’ecosistema costiero, aveva chiesto al Comune di Bova Marina e, per conoscenza, ad altre amministrazioni, una vasta serie di documenti e informazioni concernenti il Ciclone Harry del gennaio 2026. La richiesta comprendeva atti di ricognizione dei danni, manutenzione e progetti di difesa costiera anche relativi agli ultimi dieci anni, concessioni e abusi demaniali, ordinanze sindacali, piani di protezione civile, attivazione del COC, comunicazioni istituzionali e interventi emergenziali. Ha impugnato il silenzio-diniego deducendo violazione degli artt. 25 l. 241/1990 e 3 e 8 d.lgs. 195/2005, nonché dell’art. 2 l. 241/1990, per inerzia ingiustificata; violazione del principio di massima divulgazione delle informazioni ambientali, della direttiva 2003/4/CE e dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione; violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà. La Regione e la Città Metropolitana hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva; quest’ultima ha inoltre contestato la genericità e il carattere massivo della richiesta. Il TAR ha prospettato d’ufficio l’inammissibilità per genericità della procura stragiudiziale rilasciata al legale. L’associazione ha sostenuto la validità della delega, negato il carattere massivo della richiesta e ribadito la legittimazione passiva delle amministrazioni.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto inidonea la procura stragiudiziale, priva di data e formulata in termini generali, a legittimare il legale a presentare le specifiche e articolate istanze: essa non individuava né i documenti e le informazioni di interesse dell’associazione né l’amministrazione detentrice cui rivolgere la richiesta, rimettendo al delegato la selezione degli atti e la scelta dei destinatari. L’istanza di accesso costituisce un procedimento autonomo di competenza della singola amministrazione destinataria e deve essere imputabile all’interessato; la delega generica non equivale alla dimostrazione del potere rappresentativo richiesta dagli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006. Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancanza di un elemento essenziale dell’istanza e non è possibile sanare ex post la procura. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche a prescindere da tale profilo, la domanda era infondata perché massiva: riguardava una quantità elevata ed eterogenea di documenti, in parte riferiti a un decennio e potenzialmente detenuti da più amministrazioni, imponendo un’attività di ricerca ed elaborazione sproporzionata e suscettibile di compromettere il buon andamento; il diritto di accesso non può tradursi in un controllo indiscriminato e generalizzato né in abuso del diritto. Le eccezioni di carenza di legittimazione passiva della Regione e della Città Metropolitana sono state assorbite. Spese compensate. È stata revocata con efficacia retroattiva l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta inammissibilità del ricorso, con conseguente recupero del contributo unificato prenotato a debito.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).

    L’accesso documentale ha per oggetto documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e la richiesta deve individuare i documenti o fornire elementi che ne consentano l’individuazione; non basta delegare genericamente un’attività di ricerca.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.

    Il procedimento di accesso è autonomo e fa capo alla singola amministrazione destinataria che detiene i documenti; l’obbligo di concluderlo non si estende alle amministrazioni cui la richiesta sia inviata soltanto per conoscenza.

  • artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere - dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.

    Quando l’istanza è presentata da un soggetto diverso dall’interessato, occorre dimostrare il potere rappresentativo mediante sottoscrizione congiunta o procura idonea. Il soccorso istruttorio può rimediare a irregolarità o incompletezze, ma non alla mancanza dell’imputabilità giuridica dell’istanza; una procura generica che non individua destinatario e oggetto non soddisfa tale requisito.

  • art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006

    non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.

    Il potere-dovere di chiedere integrazioni non consente di supplire alla carenza essenziale del potere rappresentativo e dell’imputabilità dell’istanza al soggetto interessato.

  • d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195

    In tema di accesso civico generalizzato nonché di accesso in materia ambientale ex D.lgs. n. 195/2005 (cfr. Adunanza Plenaria 2/4/2020 n. 10 e Cons. Stato sez. 25/11/2024 n. 9470) la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha chiarito che “l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.)”.

    Anche l’accesso alle informazioni ambientali deve essere esercitato in buona fede e senza abuso: richieste massive, sproporzionate o tali da imporre un carico irragionevole alla pubblica amministrazione possono essere respinte.

  • art. 97 Cost.

    richiederebbe una defaticante attività di elaborazione dei dati, anche assai risalenti nel tempo, con conseguente inaccettabile vulnus dei principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), risolvendosi, in buona sostanza, in un vero e proprio abuso del “diritto di accesso”.

    Il diritto di accesso va bilanciato con efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; una richiesta che comporti un’attività di ricerca ed elaborazione sproporzionata può costituire abuso.

  • art. 2 Cost.

    Tale principio impone a ciascun consociato, nel rispetto di questo dovere di solidarietà, di non “piegare” l’ordinamento al perseguimento di pretese che, considerate oggettivamente (cioè secondo una valutazione socialmente tipica di tipo oggettivo e senza cioè tenere conto dei motivi e dei nessi psichici che orientano chi agisce), in relazione alla vicenda in cui esse si esprimono, risultino sproporzionate, irragionevoli, emulative, prevaricatrici o ingiuste.

    Il principio di solidarietà, quale fondamento della buona fede, impedisce l’esercizio oggettivamente sproporzionato o irragionevole di una pretesa, anche quando le motivazioni soggettive dell’istante non siano considerate.

  • artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002

    Ed invero, ai sensi degli artt. 74 comma 2, 126 comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio va disposta nei casi di insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza del gravame, alla quale deve equipararsi la manifesta inammissibilità – accertata nel caso in esame - con conseguente recupero dal ricorrente del contributo unificato, prenotato a debito.

    La manifesta inammissibilità del ricorso equivale, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, all’insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza e giustifica la revoca dell’ammissione e il recupero del contributo unificato prenotato a debito.

Massime di principio

  • Se un’istanza di accesso è presentata da un rappresentante, la procura deve dimostrare in modo idoneo il potere di agire in nome dell’interessato. Una delega generica o in bianco, che lasci al delegato la scelta dei documenti e dell’amministrazione destinataria, non rende l’istanza giuridicamente imputabile al delegante.
  • Il procedimento di accesso è autonomo e compete alla singola amministrazione cui la richiesta è rivolta e che detiene i documenti; l’invio per conoscenza ad altre amministrazioni non basta, da solo, a fondare nei loro confronti l’obbligo di provvedere.
  • Il soccorso istruttorio previsto per le istanze di accesso può rimediare a irregolarità o incompletezze, ma non supplisce alla carenza di un elemento essenziale quale la dimostrazione del potere rappresentativo e l’imputabilità dell’istanza all’interessato.
  • Anche l’accesso alle informazioni ambientali può essere limitato quando la richiesta è massiva, sproporzionata e comporta un carico irragionevole di ricerca o elaborazione, tale da pregiudicare il buon andamento dell’amministrazione; il diritto di accesso non legittima un controllo indiscriminato e generalizzato né un abuso del diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PATrasparenza e pubblicità

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