Cassazione Penale, Sentenza n. 21445/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sternativo impugna la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 8 febbraio 2021, con cui era stato rigettato il suo atto di revisione per una condanna per calunnia. Il ricorrente sostiene che la Cassazione ha errato ritenendo che egli chiedesse una rivalutazione di prove già assunte nel dibattimento; invece afferma di aver indicato elementi non valutati neppure implicitamente che, se considerati, avrebbero portato alla sua assoluzione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e aspecifici: la Corte ha ritenuto che non si tratti di un errore di percezione (errore di fatto) ma di una rivalutazione di giudizio delle prove già acquisite, priva della specificazione richiesta (cioè che le prove non siano state nemmeno implicitamente valutate e come avrebbero mutato il giudizio in termini di ragionevole sicurezza). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è ammesso solo per errori di fatto riconducibili a percezioni fuorviate; non è strumento per correggere valutazioni di merito o errori di giudizio sulla prova.
art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000 per la manifesta assenza di pregio del ricorso.
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Giurisprudenza richiamata per affermare che, quando la causa dell'errore non sia una errata percezione e la decisione abbia contenuto valutativo, si tratta di errore di giudizio escluso dall'art. 625-bis.
Sez. U., n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Principio secondo cui, per avere accesso al rimedio, va dimostrato che elementi di fatto non sono stati valutati neppure implicitamente dai giudici di merito.
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021 (Fadda)
Riferimento sullo standard richiesto per ritenere che una diversa valutazione della prova avrebbe portato all'assoluzione: la prova deve incidere sul giudizio in termini di ragionevole sicurezza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto derivanti da percezioni fuorvianti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giudiziali della prova.
- Per ottenere ammissione occorre indicare con precisione elementi nuovi o dimostrare che fatti o prove non siano stati valutati neppure implicitamente nei giudizi di merito.
- Bisogna spiegare chiaramente in che modo le presunte omissioni o i nuovi elementi avrebbero inciso sul giudizio, almeno in termini di 'ragionevole sicurezza' per l'assoluzione.
- Ricorsi vaghi o volti a una semplice rivalutazione probatoria sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre il ricorso è fondamentale verificare la novità/valore effettivo degli elementi probatori e predisporre una motivazione dettagliata che colleghi tali elementi all'errore percettivo contestato.
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