Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48376/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per contrabbando di tabacchi (fatti del 9/2/2014). Il ricorso censurava la validità della notifica della citazione a giudizio e la celebrazione del processo in assenza, sostenendo che non fosse mai stata notificata una formale vocatio in iudicium all'imputato e che le notifiche compiute nell'ambito delle indagini (verbale di sequestro, dissequestro) e le notifiche al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., non dimostravano la conoscenza effettiva del processo. Si richiamavano principi costituzionali e convenzionali (Patto internazionale sui diritti civili e politici, CEDU) e giurisprudenza delle Sezioni Unite che impongono l'accertamento concreto della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Inoltre si deduceva la sopravvenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la celebrazione del processo in assenza richiede la certezza che l'imputato abbia effettiva conoscenza del giudizio o che abbia volontariamente voluto sottrarsi a tale conoscenza; la mera notifica di atti investigativi o la ricezione di notifiche al difensore d'ufficio non sono sufficienti senza accertamenti concreti sull'effettiva conoscenza o sulla volontarietà della sottrazione. In mancanza di adeguata motivazione e di elementi idonei a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, la notificazione della citazione è risultata invalida (nullità assoluta) e la celebrazione del processo in assenza è illegittima. Conseguentemente, tenuto conto dei termini e delle sospensioni utili al calcolo della prescrizione, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (termine maturato il 15/12/2021) e ha quindi riformato la decisione impugnata nella parte corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    La disposizione non crea una presunzione automatica di conoscenza del processo; la celebrazione in assenza è ammessa solo se il giudice accerta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato o la volontà di sottrarsi alla conoscenza, previo accertamento in fatto

  • art. 420-quater c.p.p.

    Norme collegate al rito in absentia richiamate nelle censure difensive; rilevanza nella disciplina del giudizio in assenza

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Disposizione procedurale richiamata in relazione ai vizi di motivazione del giudizio di merito (articolazione dei motivi di ricorso)

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la notifica ad altri soggetti quando la notifica personale è impossibile; la Corte ha richiamato che la notifica al difensore d'ufficio ex art.161, comma 4, non è di per sé prova certa della conoscenza del processo da parte dell'imputato senza accertamenti aggiuntivi

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Nullità della citazione: la mancata citazione o la notificazione in forme tali da non assicurare la conoscenza effettiva costituiscono nullità assolute e insanabili rilevabili d'ufficio

  • art. 184 c.p.p.

    Sanatoria delle violazioni formali: la Corte distingue tra nullità assolute (omessa o inidonea citazione) e nullità sanabili mediante art.184 quando si tratta di irregolarità di esecuzione

  • art. 629-bis, comma 1 c.p.p.

    «[i]l condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

    Prevede rimedio anche dopo il giudicato se l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza; la norma conferma che la conoscenza effettiva del provvedimento di vocatio è requisito sostanziale e non suscettibile di essere sostituito da mere presunzioni formali

  • art. 161, comma 2 c.p.p.

    Richiami agli avvertimenti relativi alla elezione di domicilio; ma la mera elezione di domicilio nelle indagini preliminari non equivale automaticamente a conoscenza della vocatio in iudicium

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Articola i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, utilizzati dal ricorrente per contestare la decisione di merito

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Regola la possibilità di estinzione del reato per prescrizione salvo che risultino evidenze della prova dell'innocenza dell'imputato; richiamata per escludere che sussistano elementi contrari alla declaratoria di estinzione

  • art. 175, comma 2 c.p.p. (testo anteriore)

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per questioni di restituzione dei termini in ipotesi di notifica e contumacia; la Corte segnala che il mero comportamento omissivo dell'imputato nel comunicare un cambio di domicilio non basta a provare volontà di sottrarsi

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art.14, comma 3, lett. d)

    Principio internazionale che ha influenzato l'interpretazione: il diritto a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e ad avere la possibilità di partecipare al processo

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6

    Richiamata come parametro interpretativo in tema di garanzie difensive e diritto a un giusto processo, compresa la partecipazione personale dell'imputato

Massime di principio

  • Il processo in assenza è ammissibile solo se il giudice accerta concretamente che l'imputato aveva effettiva conoscenza del processo o ha volontariamente voluto sottrarsi alla conoscenza; non sono sufficienti presunzioni formali.
  • La notifica della vocatio in iudicium al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., non prova automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato: è necessario verificare l'effettivo rapporto professionale e/o altri elementi che diano certezza della conoscenza.
  • La mera ricezione di atti relativi alle indagini (es. verbali di sequestro o dissequestro) non equivale alla ricezione della formale citazione a giudizio; l'accertamento deve essere riferito alla vocatio in iudicium.
  • La cancellazione dall'anagrafe o la irreperibilità accertata non sono di per sé prova della volontà di sottrarsi al processo; occorre collegare concrete condotte volontarie dell'imputato alla sottrazione.
  • La nullità della citazione, se configura omessa o inidonea notificazione a determinare la conoscenza effettiva, è nullità assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del processo.
  • Se la notificazione e la celebrazione in assenza risultano invalide, possono scattare rimedi anche successivi (es. rescissione del giudicato) e, se nel frattempo è maturata la prescrizione, il reato può essere dichiarato estinto.
  • In situazioni analoghe, il giudice di merito deve motivare adeguatamente e compiutamente ogni elemento che lo porta a ritenere la conoscenza del processo da parte dell'imputato; la motivazione formale basata su presunzioni non è sufficiente.
  • Per la difesa, è utile puntare sulla distinzione tra atti delle indagini e formale vocatio in iudicium e richiedere accertamenti specifici sulla effettiva comunicazione della citazione all'imputato o sulla prova di una sua volontaria sottrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.