Cassazione Penale, Sentenza n. 48376/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per contrabbando di tabacchi (fatti del 9/2/2014). Il ricorso censurava la validità della notifica della citazione a giudizio e la celebrazione del processo in assenza, sostenendo che non fosse mai stata notificata una formale vocatio in iudicium all'imputato e che le notifiche compiute nell'ambito delle indagini (verbale di sequestro, dissequestro) e le notifiche al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., non dimostravano la conoscenza effettiva del processo. Si richiamavano principi costituzionali e convenzionali (Patto internazionale sui diritti civili e politici, CEDU) e giurisprudenza delle Sezioni Unite che impongono l'accertamento concreto della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Inoltre si deduceva la sopravvenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la celebrazione del processo in assenza richiede la certezza che l'imputato abbia effettiva conoscenza del giudizio o che abbia volontariamente voluto sottrarsi a tale conoscenza; la mera notifica di atti investigativi o la ricezione di notifiche al difensore d'ufficio non sono sufficienti senza accertamenti concreti sull'effettiva conoscenza o sulla volontarietà della sottrazione. In mancanza di adeguata motivazione e di elementi idonei a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, la notificazione della citazione è risultata invalida (nullità assoluta) e la celebrazione del processo in assenza è illegittima. Conseguentemente, tenuto conto dei termini e delle sospensioni utili al calcolo della prescrizione, la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (termine maturato il 15/12/2021) e ha quindi riformato la decisione impugnata nella parte corrispondente.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
La disposizione non crea una presunzione automatica di conoscenza del processo; la celebrazione in assenza è ammessa solo se il giudice accerta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato o la volontà di sottrarsi alla conoscenza, previo accertamento in fatto
art. 420-quater c.p.p.
Norme collegate al rito in absentia richiamate nelle censure difensive; rilevanza nella disciplina del giudizio in assenza
art. 604, comma 5-bis c.p.p.
Disposizione procedurale richiamata in relazione ai vizi di motivazione del giudizio di merito (articolazione dei motivi di ricorso)
art. 161, comma 4 c.p.p.
Consente la notifica ad altri soggetti quando la notifica personale è impossibile; la Corte ha richiamato che la notifica al difensore d'ufficio ex art.161, comma 4, non è di per sé prova certa della conoscenza del processo da parte dell'imputato senza accertamenti aggiuntivi
art. 179, comma 1 c.p.p.
Nullità della citazione: la mancata citazione o la notificazione in forme tali da non assicurare la conoscenza effettiva costituiscono nullità assolute e insanabili rilevabili d'ufficio
art. 184 c.p.p.
Sanatoria delle violazioni formali: la Corte distingue tra nullità assolute (omessa o inidonea citazione) e nullità sanabili mediante art.184 quando si tratta di irregolarità di esecuzione
art. 629-bis, comma 1 c.p.p.
«[i]l condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
Prevede rimedio anche dopo il giudicato se l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza; la norma conferma che la conoscenza effettiva del provvedimento di vocatio è requisito sostanziale e non suscettibile di essere sostituito da mere presunzioni formali
art. 161, comma 2 c.p.p.
Richiami agli avvertimenti relativi alla elezione di domicilio; ma la mera elezione di domicilio nelle indagini preliminari non equivale automaticamente a conoscenza della vocatio in iudicium
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Articola i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge, utilizzati dal ricorrente per contestare la decisione di merito
art. 129, comma 2 c.p.p.
Regola la possibilità di estinzione del reato per prescrizione salvo che risultino evidenze della prova dell'innocenza dell'imputato; richiamata per escludere che sussistano elementi contrari alla declaratoria di estinzione
art. 175, comma 2 c.p.p. (testo anteriore)
Norma richiamata dalla giurisprudenza per questioni di restituzione dei termini in ipotesi di notifica e contumacia; la Corte segnala che il mero comportamento omissivo dell'imputato nel comunicare un cambio di domicilio non basta a provare volontà di sottrarsi
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art.14, comma 3, lett. d)
Principio internazionale che ha influenzato l'interpretazione: il diritto a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e ad avere la possibilità di partecipare al processo
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6
Richiamata come parametro interpretativo in tema di garanzie difensive e diritto a un giusto processo, compresa la partecipazione personale dell'imputato
Massime di principio
- Il processo in assenza è ammissibile solo se il giudice accerta concretamente che l'imputato aveva effettiva conoscenza del processo o ha volontariamente voluto sottrarsi alla conoscenza; non sono sufficienti presunzioni formali.
- La notifica della vocatio in iudicium al difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., non prova automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato: è necessario verificare l'effettivo rapporto professionale e/o altri elementi che diano certezza della conoscenza.
- La mera ricezione di atti relativi alle indagini (es. verbali di sequestro o dissequestro) non equivale alla ricezione della formale citazione a giudizio; l'accertamento deve essere riferito alla vocatio in iudicium.
- La cancellazione dall'anagrafe o la irreperibilità accertata non sono di per sé prova della volontà di sottrarsi al processo; occorre collegare concrete condotte volontarie dell'imputato alla sottrazione.
- La nullità della citazione, se configura omessa o inidonea notificazione a determinare la conoscenza effettiva, è nullità assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del processo.
- Se la notificazione e la celebrazione in assenza risultano invalide, possono scattare rimedi anche successivi (es. rescissione del giudicato) e, se nel frattempo è maturata la prescrizione, il reato può essere dichiarato estinto.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito deve motivare adeguatamente e compiutamente ogni elemento che lo porta a ritenere la conoscenza del processo da parte dell'imputato; la motivazione formale basata su presunzioni non è sufficiente.
- Per la difesa, è utile puntare sulla distinzione tra atti delle indagini e formale vocatio in iudicium e richiedere accertamenti specifici sulla effettiva comunicazione della citazione all'imputato o sulla prova di una sua volontaria sottrazione.
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