Cassazione Penale, Sentenza n. 31525/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare connesse alla pena in esecuzione (cumulo, Procura di Viterbo, 1/6/2021, anni 2 mesi 4). Denuncia due vizi: 1) valutazione errata delle risultanze del casellario, dei carichi pendenti e dell'informativa (secondo il ricorrente i precedenti sono antecedenti al 2013 ed espiati entro feb. 2021; le pendenze sarebbero una e non due; i fatti contestati sarebbero stati solo denunciati e non consumati durante la misura alternativa); 2) inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato in positivo i progressi del condannato (comportamento intramurario esemplare, attività lavorativa in detenzione domiciliare, situazione familiare) e non avrebbe effettuato il necessario giudizio prognostico sul buon esito della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del giudice di sorveglianza, il quale ha formulato un giudizio prognostico negativo fondato non solo sui precedenti e sulle pendenze ma anche su una querela del aprile 2020 riferita a fatti denunciati durante la vigenza di altra misura alternativa (2019-marzo 2021). La Corte ha precisato che il Tribunale ha considerato anche gli elementi positivi (attività lavorativa, comportamento precedente) ma li ha neutralizzati alla luce della condotta denunciata collegata all'esercizio della professione e alla contemporanea misura alternativa. La Corte ha escluso la possibilità di riesame dei fatti relativi alla consistenza dei precedenti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come norma procedurale relativa ai motivi denunciati in cassazione; usato per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente
art. 47 Ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione al criterio per la concessione delle misure alternative: occorre un giudizio prognostico che valuti sia gli elementi negativi sia quelli positivi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto tale valutazione in modo adeguato
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel concedere o negare misure alternative; il suo provvedimento è fondato su un giudizio prognostico e la Corte di cassazione verifica la correttezza della motivazione più che un nuovo esame dei fatti
- I precedenti penali e le pendenze, specialmente se recenti o se collegati a fatti denunciati durante una misura alternativa, possono giustificare un giudizio prognostico negativo e il rifiuto dell'affidamento in prova
- Elementi positivi (lavoro, buona condotta intramuraria, situazione familiare) devono essere considerati ma non sono automaticamente decisivi; possono essere neutralizzati da condotte successive o da fatti che dimostrino una persistenza della propensione a delinquere
- La censura in cassazione che richiede il riesame del contenuto del casellario o della consistenza dei precedenti è in genere inammissibile, perché implica valutazioni di merito e acquisizione/ristudio di atti che non competono alla sede di legittimità
- Se i fatti contestati sono avvenuti durante la vigenza di una precedente misura alternativa, ciò pesa fortemente contro la concessione di nuove misure alternative e deve essere esplicitamente considerato dal giudice nel bilancio prognostico
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