Cassazione Penale, Sentenza n. 17195/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato da gran parte delle accuse di bancarotta fraudolenta (eccetto alcune condotte distrattive verso determinate società) e dal reato previsto al capo 2) perché il fatto non è più previsto come reato; il ricorrente deduceva vizi di diritto e di motivazione relativi alla sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 216 L.F., alla corrispondenza fra pronuncia e capo d'imputazione (artt. 521-522 c.p.p.), al criterio di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e alla qualificazione della condotta e aggravanti previste dagli artt. 217, 219 L.F. (oltre a questioni sulla continuazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente è deceduto il 7.10.2024, come documentato dalla certificazione di morte prodotta dalla difesa. Essendo intervenuta una causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. (morte dell'imputato), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Pertanto non è stata affrontata nel merito la valutazione delle doglianze sostanziali; la pronuncia estintiva è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e impone l'annullamento definitivo.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (I.fall.)
Riferito come norma che disciplina uno dei reati contestati (bancarotta); il ricorso sosteneva vizi sulla sussistenza degli elementi del reato ex art. 216
art. 217, co. 1, n. 2) legge fallimentare (I.fall.)
Norma richiamata in relazione alla qualificazione della condotta dell'imputato; il ricorrente contestava la mancata qualificazione ai sensi di tale disposizione
art. 219, co. 2, n. 1) legge fallimentare (I.fall.)
Norma richiamata in relazione alla circostanza aggravante contestata; il ricorrente deduceva l'insussistenza dell'aggravante
art. 2621 c.c.
Richiamato in sentenza di merito in relazione a responsabilità derivanti dalla carica di amministratore (menzione nel testo di gravità residue)
art. 81, comma secondo, codice penale
Riferito in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio connesso alle qualificazioni di reato
artt. 521 e 522 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente per contestare la corrispondenza fra pronuncia e capo d'imputazione; censura relativa alla legittimità della motivazione rispetto all'imputazione
art. 192 c.p.p.
Invocato in relazione al criterio di valutazione della prova (onere, criteri di valutazione); il ricorrente lamentava vizio di motivazione sotto questo profilo
art. 150 codice penale
Applicata dalla Corte di cassazione: la morte dell'imputato determina estinzione del reato e, ove rilevante, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la causa estintiva può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio
Massime di principio
- La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato (art. 150 c.p.) e può comportare l'annullamento senza rinvio delle sentenze penali; tale causa estintiva è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
- Quando sussiste una causa estintiva sopravvenuta, il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare le questioni di merito dedotte nel ricorso: la pronuncia di estinzione prevale e determina l'annullamento definitivo.
- La parte che intende far valere l'estinzione per morte dovrebbe produrre tempestivamente documentazione probatoria (certificato di morte) affinché il giudice possa rilevare la causa estintiva e adottare i provvedimenti conseguenti.
- Le questioni procedurali e di merito sollevate (vizi di motivazione, qualificazione del reato, aggravanti) restano teoricamente rilevanti, ma vengono meno nell'effetto pratico quando interviene un'estinzione del reato; per eventuali effetti civili o patrimoniali è necessario considerare separatamente la disciplina civile o delle responsabilità amministrative.
- La richiesta del pubblico ministero di parziale accoglimento su profili sanzionatori non impedisce che una causa estintiva sopravvenuta renda irrilevanti tali censure e imponga l'annullamento della sentenza penale.
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