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Sentenza

Sentenza n. 2356/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 462/2025 emessa in data 7 aprile 2025 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202504670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Monza n. 462/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per euro 500 per ciascun anno scolastico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato che aveva prestato servizio per diversi anni scolastici, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 462/2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con firma autografa della parte e del difensore, e trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il tribunale amministrativo adito, il provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, la parte resistente né la data di rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato l’applicabilità dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso, la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. La procura separata e analogica, sebbene digitalizzata e depositata o notificata unitamente al ricorso nativo digitale, non può essere considerata automaticamente una procura apposta in calce al ricorso quando il suo contenuto non identifica in modo sufficiente l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria. La regola tecnica che considera apposta in calce la procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente insieme all’atto consente di certificare l’autografia della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza della specialità sostanziale della procura né dimostra che essa sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non essendo sufficiente che preceda la notificazione o il deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l’errore scusabile: al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 7 ottobre 2025, l’Adunanza plenaria aveva già chiarito il quadro interpretativo e la parte avrebbe potuto adottare l’indirizzo più prudente. Quanto all’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha ritenuto non necessario un ulteriore avviso poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio, circostanza interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l’andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice ordinario; il TAR non decide nel merito del diritto, poiché dichiara inammissibile il giudizio di ottemperanza.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, la quale deve identificare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a individuare il giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La fictio tecnica dell’apposizione in calce consente di adattare la procura al processo telematico e di certificare l’autografia, ma non esonera dal requisito della specialità sostanziale né dimostra la consapevolezza della parte circa lo specifico atto rappresentativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del processo civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria presenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione della procura non è applicabile quando, nel processo amministrativo, la procura speciale manchi o sia inidonea sin dall’origine, poiché essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione. Non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi già utilizzabili e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; il TAR ha ritenuto che l’assenza del difensore alla camera di consiglio comporti rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni sul patrocinio e sulla difesa tecnica confermano l’esigenza che il conferimento del potere rappresentativo al difensore sia specifico e adeguatamente formalizzato.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è richiamato quale ratio dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’assenza del difensore all’udienza è stata ritenuta rinuncia alla possibilità concreta di interloquire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve contenere elementi idonei a identificare la controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una procura genericamente formulata su foglio separato è inidonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso.
  • La procura analogica sottoscritta su foglio separato e trasmessa in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura apposta in calce: la disciplina tecnica del processo telematico agevola la certificazione dell’autografia, ma non sostituisce la necessaria specialità sostanziale della procura.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
  • L’errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi sufficientemente riconoscibili e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente invece di adottare una modalità formalmente cautelativa.
  • Quando la questione rilevata d’ufficio viene posta in udienza e il difensore non vi partecipa, l’assenza può essere interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire, senza necessità di un ulteriore avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardivitàVizi formali non invalidanti

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