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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18271/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per evasione ex art. 385 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'erroneità del giudizio di responsabilità e invocando la configurabilità dello stato di necessità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse non corretta. La Corte rileva però che il motivo riproduce censure già esaminate dai giudici di merito, mira a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione fattuale, ed è inoltre generico perché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per evasione confermata in appello

  • art. 385 c.p.p.

    nessuna norma processuale specificamente indicata nel testo

  • Cassa delle ammende

    importo della sanzione pecuniaria accessoria irrogata al ricorrente per l'inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito, sollecitando una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione di una causa di giustificazione, come lo stato di necessità, deve essere censurata con argomentazioni specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata; altrimenti il motivo è generico e quindi inammissibile.
  • Nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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