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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9934/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne penali (omessi versamenti IVA, omessi versamenti contributivi, bancarotta fraudolenta e reati connessi). Il ricorrente contestava la rideterminazione della pena complessiva operata dal giudice dell'esecuzione (ordinanza 23/12/2024), denunciando vizio di motivazione, violazione di legge e in particolare la presunta applicazione del divieto di reformatio in peius (aumento degli incrementi per reati-satellite rispetto al precedente provvedimento esecutivo) e l'incongruità/insufficienza della motivazione relativa agli aumenti per specifici titoli di reato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, confermando che il giudice dell'esecuzione può quantificare aumenti per i reati-satellite anche in misura superiore a quella fissata in provvedimenti esecutivi precedenti. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, in diversa persona fisica, perché il giudice dell'esecuzione ha violato il principio secondo cui, nel rideterminare la pena per reato continuato, deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e operare sulla pena inflitta per quest'ultimo gli aumenti autonomi per ciascun reato satellite (anche per quelli già riuniti). Mancava dunque corretta applicazione del metodo di calcolo della pena base; si disponeva nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sul vincolo della continuazione tra più condanne e di rideterminare la pena complessiva; è la norma di riferimento per l'istanza proposta.

  • art. 10‑ter D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina il reato di omesso versamento dell'IVA; integra alcuni dei titoli di condanna valutati ai fini del calcolo della continuazione.

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Riguarda la falsa attestazione del versamento di contributi assicurativi e previdenziali; rilevante per la qualificazione e il peso di uno dei reati-satellite considerati nella rideterminazione.

  • art. 2, comma 1‑bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

    Norma relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali, applicata a più sentenze considerate nella richiesta di continuazione.

  • artt. 132 e ss. cod. pen.

    Principi e criteri per la determinazione della pena (criteri commisurativi). Richiamati come parametri da valutare dal giudice dell'esecuzione nella rideterminazione, ma la Corte ha rilevato che l'applicazione del metodo di calcolo della pena base è risultata viziata.

  • Cass. Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2024 (Naddeo)

    Giurisprudenza che afferma la possibilità per il giudice dell'esecuzione di quantificare aumenti per reati-satellite in misura superiore a quelli fissati in precedenti provvedimenti esecutivi; conferma che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione è limitata solo rispetto alle valutazioni già formatesi in sede di cognizione.

  • Cass. Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024 (S.)

    Principio richiamato: nel reato continuato il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e sulla pena inflitta per quest'ultimo operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, ivi compresi quelli già riuniti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può, nel nuovo contesto derivante dall'iscrizione di ulteriori delitti nel medesimo disegno criminoso, rideterminare il trattamento sanzionatorio e quantificare aumenti per i reati‑satellite anche in misura superiore a quanto fissato in precedenti provvedimenti esecutivi: non si configura automaticamente reformatio in peius.
  • Nella rideterminazione della pena per reato continuato il metodo obbligatorio è: scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave (pena base) e applicare su quella pena aumenti autonomi per ciascun reato‑satellite, inclusi i già riuniti; la violazione di questo metodo può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la misura degli aumenti e la scelta dei criteri commisurativi adottati; richiamo generico ai criteri non è sufficiente quando si opera una diversa quantificazione rispetto a provvedimenti precedenti.
  • Il giudicato formatosi in sede di cognizione (valutazioni di gravità specifica delle singole condotte) vincola il giudice dell'esecuzione solo nei limiti in cui tali valutazioni costituiscono oggetto di giudicato; resta invece discrezionalità nella valutazione complessiva del disvalore e nella redistribuzione degli aumenti alla luce di ulteriori elementi.
  • In caso di errori metodologici o motivazionali nella rideterminazione della pena, la Corte può annullare il provvedimento ed ordinare il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa persona per un nuovo giudizio.

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