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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10282/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'adesione alla rinuncia da parte delle controparti, che hanno a loro volta rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale condizionato. Ne è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia, senza liquidazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile sito in Roma, da un soggetto originariamente proprietario a favore di un'acquirente persona fisica. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della società creditrice, dichiarando inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di trasferimento. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le controparti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi. Successivamente, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso; le controparti hanno rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale, aderendo alla rinuncia del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria già accolta in appello, per dichiarare inefficace l'atto di trasferimento del bene nei confronti del creditore

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    consente l'adesione delle controparti alla rinuncia al ricorso principale e giustifica la mancata liquidazione delle spese in caso di estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • Quando il ricorrente principale rinuncia al ricorso per cassazione e le controparti aderiscono alla rinuncia, rinunciando a loro volta al controricorso e al ricorso incidentale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e adesione, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la Corte rileva che ricorrono i presupposti previsti dalla norma processuale richiamata.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce qualsiasi pronuncia sul merito delle censure svolte nel ricorso principale e nel ricorso incidentale.
  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può costituire il thema decidendum del giudizio di merito, ma la rinuncia al ricorso per cassazione assorbe ogni ulteriore valutazione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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