Tribunale, Ordinanza T-734/25
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 10 June 2026. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark CONTOUR FOAM – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-734/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il rifiuto di registrazione del marchio verbale internazionale CONTOUR FOAM per "footwear". Ha ritenuto che il segno sia descrittivo, almeno per il pubblico anglofono dell'Unione, perché indica una schiuma sagomata che si adatta alla forma del piede. Poiché il diniego era già giustificato dall'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, la censura sul difetto di distintività è stata dichiarata irrilevante. L'azione è stata quindi respinta come manifestamente priva di fondamento in diritto, con compensazione delle spese.
Marchio UE internazionale CONTOUR FOAM per "footwear": confermata la natura descrittiva del segno e il rigetto della registrazione ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno verbale "CONTOUR FOAM", designante l'Unione europea per prodotti di classe 25 (footwear), sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001; in via subordinata, se il segno sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7(1)(b).
Principio di diritto
Un segno verbale composto da parole inglesi può essere respinto per descrittività quando il pubblico rilevante dell'Unione, almeno in parte, lo percepisce immediatamente come indicazione delle caratteristiche dei prodotti; nel caso di specie, "CONTOUR FOAM" è compreso come "foam that is shaped to fit the form of something" e, per le calzature, come riferimento diretto a una schiuma sagomata per adattarsi al piede, con descrizione della natura, qualità e composizione dei prodotti. Poiché basta la sussistenza di un motivo assoluto di diniego, l'esistenza anche di un eventuale difetto di distintività ex articolo 7(1)(b) non deve essere esaminata autonomamente; l'azione è quindi respinta come manifestamente infondata in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(2)
Marchio UE internazionale CONTOUR FOAM per "footwear": descrittività del segno e rigetto della domanda
Si tratta di un'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea, resa su ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO. La controversia riguarda la registrabilità nell'Unione del segno verbale CONTOUR FOAM per prodotti di classe 25, ossia "footwear".
Fatti e procedimento amministrativo
Il 30 maggio 2024 la ricorrente ha ottenuto una registrazione internazionale designante l'Unione per il segno CONTOUR FOAM, rivendicando priorità di una domanda statunitense depositata il 29 maggio 2024. L'esaminatore dell'EUIPO ha rifiutato la registrazione con decisione del 5 marzo 2025, fondandosi sugli articoli 7(1)(b) e 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 7(2). La Commissione di ricorso ha confermato il rigetto con decisione del 21 agosto 2025.
Domande proposte e censure della ricorrente
La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e la condanna dell'EUIPO alle spese. In giudizio ha dedotto due motivi:
- violazione dell'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, per avere l'EUIPO qualificato il segno come descrittivo;
- violazione dell'articolo 7(1)(b), per non aver riconosciuto al segno carattere distintivo.
Normativa e criteri applicati dal Tribunale
Il Tribunale richiama l'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possano servire a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei prodotti. Ricorda inoltre che:
- il segno deve presentare un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti;
- il pubblico rilevante deve poter percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica;
- la valutazione va compiuta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico rilevante.
Pubblico rilevante e territorio
Il Tribunale conferma che i prodotti sono diretti principalmente al grande pubblico. Quanto al territorio, ritiene corretto riferirsi al pubblico anglofono dell'Unione, non soltanto a Irlanda e Malta ma anche agli Stati membri in cui l'inglese è ampiamente compreso. In base all'articolo 7(2) del regolamento 2017/1001, è infatti sufficiente che il motivo assoluto di rifiuto sussista in una parte dell'Unione, anche limitata a un solo Stato membro.
Significato del segno CONTOUR FOAM
Il Tribunale approva l'interpretazione della Commissione di ricorso secondo cui:
- "contour", nel significato rilevante, può voler dire "shaped to fit the form of something";
- "foam" può indicare anche materiali cellulari di gomma o plastica, comunemente usati nelle calzature;
- la combinazione "contour foam" costituisce una locuzione grammaticalmente corretta e comprensibile, assimilabile a un sostantivo composto.
Il Tribunale respinge le obiezioni della ricorrente, rilevando in particolare che non è necessario che il segno compaia in un dizionario e che la presenza di espressioni analoghe, come "contour chair", rafforza la lettura proposta dall'EUIPO.
Nesso descrittivo con i prodotti "footwear"
Il punto centrale è che, nel settore delle calzature, il termine "foam" indica il materiale di imbottitura o ammortizzazione usato per comfort, leggerezza e assorbimento degli urti; il termine "contour" è usato nel mercato per prodotti o inserti che si adattano alla forma del piede. Di conseguenza, il pubblico percepirà immediatamente "CONTOUR FOAM" come indicazione di calzature realizzate con una schiuma sagomata per adattarsi ai contorni del piede, cioè come informazione sulla natura, qualità e composizione del prodotto.
Il Tribunale osserva inoltre che la caratteristica evocata è oggettiva e intrinseca alle calzature, poiché la loro idoneità ad adattarsi al piede è una qualità propria di tali beni. Per questa ragione, non può essere accolto l'argomento secondo cui il segno richiederebbe un eccessivo sforzo interpretativo o sarebbe solo vagamente evocativo.
Rilievo delle registrazioni anteriori invocate dalla ricorrente
Il Tribunale richiama il principio di parità di trattamento e buona amministrazione, ma ribadisce che l'EUIPO deve applicare la normativa in modo rigoroso e caso per caso. Le precedenti decisioni favorevoli su segni simili non possono imporre la registrazione di un segno che, nel caso concreto, rientra in un motivo assoluto di esclusione. La ricorrente non può quindi invocare una prassi eventualmente illegittima per ottenere un identico risultato.
Secondo motivo: carattere distintivo
Poiché il segno è già stato correttamente qualificato come descrittivo ai sensi dell'articolo 7(1)(c), il Tribunale dichiara il secondo motivo, fondato sull'articolo 7(1)(b), irrilevante. In base alla giurisprudenza richiamata, è sufficiente che uno solo dei motivi assoluti di rifiuto sussista perché il segno non sia registrabile.
Dispositivo e spese
L'azione è respinta in quanto manifestamente priva di fondamento in diritto ai sensi dell'articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l'EUIPO le aveva richieste solo nel caso in cui fosse stata celebrata un'udienza, circostanza che non si è verificata.
Principio affermato
Un marchio verbale composto da termini inglesi che, nel contesto dei prodotti interessati, il pubblico rilevante comprende immediatamente come descrizione di una caratteristica del prodotto, è escluso dalla registrazione per descrittività ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001; tale esclusione basta da sola a giustificare il rigetto della domanda, senza necessità di esaminare separatamente il difetto di distintività ex articolo 7(1)(b).
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