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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23000/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 19/04/2022 che aveva dichiarato non luogo a provvedere su più reclami del detenuto relativi a dinieghi di invio di documentazione in formato digitale. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge (art. 666, comma 2, c.p.p. e art. 35-bis Ord. pen.), sostenendo che il giudice di merito ha omesso il contraddittorio e ha erroneamente ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse a seguito del trasferimento del detenuto, violando il principio della perpetuatio iurisdictionis per le istanze non strettamente attinenti all'istituto di detenzione di provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse viziato perché: a) la dichiarazione di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando la richiesta sia identica ad altra già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge, e la mera indicazione dei numeri di registro di precedenti provvedimenti non consente di verificare il bis in idem; b) la motivazione sul carattere generico dei reclami e sulla esistenza di precedente giudicato era insufficiente; c) il trasferimento del detenuto non determina automaticamente la sopravvenuta carenza d'interesse: occorre valutare se, al momento della decisione, persista un interesse concreto e attuale (per es. per atti non strettamente riferibili all'istituto precedente o per atti giudiziari), applicando il principio della perpetuatio iurisdictionis quando necessario. Per queste ragioni il decreto è stato annullato e la causa rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Novara per nuovo giudizio, con la precisazione che, se fossero necessarie valutazioni, il giudice dovrà procedere secondo l'art. 666, comma 4, c.p.p., garantendo il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di sorveglianza di dichiarare inammissibile de plano un reclamo solo quando la richiesta sia identica ad altra già rigettata o manifestamente priva dei presupposti di legge; non può essere usato quando occorrono accertamenti o valutazioni.

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica la necessità del rito camerale e del contraddittorio quando la questione richiede valutazioni non immediatamente risolvibili de plano.

  • art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di merito riguardante le modalità di accesso alla documentazione digitale del detenuto; la sua applicazione richiede valutazioni specifiche che possono rendere necessario il contraddittorio.

  • art. 41-bis, legge n. 354/1975

    Ricorda la particolare condizione detentiva del ricorrente (regime 41-bis), rilevante per valutare l'effettiva utilità delle impugnazioni e l'impatto pratico delle decisioni sull'interesse del detenuto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come titolo di doglianza nella cassazione (violazione di legge) rispetto alla decisione che ha dichiarato non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • La declaratoria d'inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo se la richiesta è identica a una già definitivamente rigettata o è manifestamente priva dei presupposti di legge; in presenza di dubbi o di valutazioni occorre il procedimento con contraddittorio (art. 666, comma 4).
  • La mera indicazione di provvedimenti precedenti non vale a integrare la motivazione che sussista un precedente giudicato: il giudice deve permettere la verifica della coincidenza dell'oggetto e dei presupposti tra le istanze.
  • Il trasferimento del detenuto non esclude automaticamente l'interesse a impugnare: va esaminata la persistenza di un interesse concreto, attuale e utile al momento della decisione, tenendo conto delle diverse tipologie di atti richiesti (alcuni possono riguardare la sfera personale o atti processuali che conservano rilevanza anche dopo il trasferimento).
  • Quando la decisione richiede accertamenti di fatto o valutazioni giuridiche non univoche, il contraddittorio camerale è obbligatorio; le questioni di diritto complesse non possono essere risolte con decisione de plano.
  • Nei ricorsi del detenuto la valutazione dell'interesse ad impugnare ha una connotazione utilitaristica: non è sufficiente la mera correttezza formale della decisione impugnata, bisogna verificare l'effettiva conseguibilità di un risultato pratico vantaggioso per il ricorrente.

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