Sentenza del 20/07/2016 n. 6403 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Soggettività passiva - Veicoli concessi in locazione finanziaria - Utilizzatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento completo del giudizio né il dispositivo formale. Dalla regola enunciata risulta tuttavia che la responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica non grava sul proprietario o concedente del veicolo, ma esclusivamente sull'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica regionale per i veicoli concessi in locazione finanziaria. In base all'art. 9, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, l'art. 5, ventinovesimo comma, del D.L. n. 953/1982 deve essere interpretato nel senso che, in caso di leasing, l'obbligo di pagamento grava esclusivamente sull'utilizzatore, quale titolare del diritto di godimento del veicolo e delle relative facoltà possessorie.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015
In caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
La disposizione chiarisce che, nei contratti di leasing, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica.
Art. 5, ventinovesimo comma, D.L. n. 953/1982
La norma deve essere interpretata, per i veicoli in locazione finanziaria, nel senso che l'obbligo tributario spetta esclusivamente al soggetto che utilizza il veicolo in forza del diritto di godimento.
Nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13270 del 2012
La tassa automobilistica regionale grava sul titolare del diritto di godimento che esercita le tipiche facoltà possessorie sul veicolo.
Massime di principio
- Nei contratti di locazione finanziaria, per la tassa automobilistica il soggetto obbligato è normalmente l'utilizzatore e non la società di leasing proprietaria del veicolo.
- La soggettività passiva è collegata alla disponibilità materiale e al godimento del veicolo, non necessariamente alla titolarità formale della proprietà.
- In caso di contestazione, occorre verificare l'esistenza e la decorrenza del contratto di leasing, l'identità dell'utilizzatore e l'eventuale registrazione della relativa annotazione nei pubblici registri.
- La regola riguarda specificamente la locazione finanziaria e non va automaticamente estesa a ogni forma di noleggio o concessione d'uso, che deve essere valutata secondo la disciplina applicabile.
- Poiché il testo fornito non indica le parti né il dispositivo, non è possibile determinare con certezza processuale chi abbia vinto il giudizio concreto; il principio sostanziale descritto è però favorevole all'utilizzatore quando la pretesa tributaria sia stata rivolta esclusivamente al proprietario-concedente.
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