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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34157/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maglione ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare mentre stava scontando la pena di 7 anni e 4 mesi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (narcotraffico). Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze ritenendo che il detenuto non avesse mai collaborato con la giustizia e che non fossero emersi elementi idonei a superare le condizioni ostative previste dall'art. 4-bis ord. pen.; ha inoltre richiamato una nota della D.D.A. di Napoli che segnalava un'affiliazione al clan dei Casalesi e ha valutato l'attività lavorativa prospettata (un bar) come inadeguata per il rischio di incontri con altri pregiudicati. In Cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione, sostenendo che la sentenza di merito aveva escluso l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., che il suo ruolo era marginale rendendo la collaborazione inesigibile o irrilevante (alla luce della normativa previgente) e che la valutazione sull'attività lavorativa si fondava su informazioni generiche e non considerava la posizione del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di fornire "elementi specifici" che dimostrassero l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione ovvero gli altri requisiti previsti dalla norma transitoria (art. 3, co. 2, D.L. 162/2022 convertito L.199/2022) per i fatti commessi anteriormente alla modifica normativa. La Corte ha confermato che la mera richiamata marginalità del ruolo o l'estraneità all'aggravante 416-bis.1 non sono di per sé idonee a superare l'ostatività se non corredate da elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Le censure sulla inadeguatezza dell'attività lavorativa sono state ritenute questioni di fatto riservate al giudice di merito e non riesaminabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare una somma a titolo di contributo

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    comma 1; comma 1-bis; art. 3, comma 2 D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L.199/2022)

    La Corte ricorda che i benefici per i reati ostativi possono essere concessi se c'è collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter; per i fatti anteriori alla modifica normativa si applica la disciplina transitoria (art. 3, co.2 D.L.162/2022) che richiede, anche in caso di collaborazione impossibile o irrilevante, l'acquisizione di elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, ove previsto, l'applicazione di determinate attenuanti.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Norma richiamata come parametro per la collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione ostacola la concessione dei benefici salvo prova contraria rispetto alla attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Reato per cui il ricorrente è stato condannato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): rientra tra i delitti ostativi di prima fascia cui si applicano le regole dell'art. 4-bis.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla 416-bis; la Corte osserva che l'esclusione di tale aggravante nella sentenza di merito non scavalca l'onere del detenuto di dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ai fini del superamento dell'ostatività.

  • D.L. 31 ottobre 2022, n.162 (conv. L.199/2022)

    art.1 e art.3 comma 2 (disposizione transitoria)

    Ha riformulato l'art. 4-bis e introdotto regole transitorie che consentono, in casi specifici e con onere probatorio, il superamento dell'ostatività per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

  • Sent. Corte Cost. n. 253/2019

    Richiamata in tema di illegittimità della disciplina che non ammetteva permessi in assenza di collaborazione quando fossero acquisiti elementi idonei a escludere collegamenti attuali; ha influenzato la successiva riformulazione normativa.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n. 47044/2017 Sorice; Sez.1, n. 27223/2025)

    La Corte ricorda il consolidato principio secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione e che fatti di merito relativi all'adeguatezza dell'attività lavorativa sono valutazioni non sindacabili in sede di legittimità quando adeguatamente motivate.

  • art. 62 n.6, art.114, art.116 cod. pen.

    Norme richiamate dalla disciplina transitoria come possibili attenuanti la cui applicazione può concorrere al superamento dell'ostatività se documentalmente provata.

Massime di principio

  • Se si è detenuti per reati ostativi, l'onere di provare l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione spetta al richiedente e richiede elementi specifici, non la sola lettura delle sentenze di condanna.
  • Per fatti commessi prima della riforma (D.L.162/2022) si applica la disciplina transitoria: anche quando la collaborazione è inesigibile o irrilevante occorre comunque dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata mediante elementi concreti.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. 416-bis.1) nella sentenza di merito non è automaticamente decisiva per escludere collegamenti attuali con l'organizzazione criminale; serve una valutazione complessiva con prove specifiche.
  • Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sull'adeguatezza dell'attività lavorativa e sul rischio di contatti con pregiudicati sono in gran parte accertamenti di fatto e non sono facilmente riesaminabili in Cassazione se motivate.
  • Nel presentare istanza per benefici penitenziari, è utile produrre documentazione concreta: dichiarazioni probatorie sul ruolo effettivo nell'associazione, certificazioni del datore di lavoro, piani che dimostrino l'assenza di contatti con soggetti pericolosi, atti di riparazione del danno e prova dell'applicazione di eventuali attenuanti.
  • Le censure generiche e le invocazioni di errori motivazionali senza puntuali riferimenti probatori o giuridici sono spesso dichiarate inammissibili; il ricorso deve essere specifico e argomentato.

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