Cassazione Penale, Ordinanza n. 12926/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati definiti con sentenze della medesima Corte d'appello, passate in giudicato rispettivamente nel 2018 e nel 2025. La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo in sostanza che vi sarebbe stato un errore nel mancato riconoscimento della continuazione. La Corte di cassazione rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, con argomentazioni di fatto logiche; il ricorso mirava dunque a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la censura difensiva sollecitasse una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Viene richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto con il ricorso.
art. 81 c.p.
È la norma invocata dalla difesa per chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati.
art. 671 c.p.p.
È la norma invocata per la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione in sede esecutiva.
art. 616 c.p.p.
È richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione, quando la motivazione sia logicamente adeguata e non manifestamente illogica.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva può essere rigettata quando il giudice abbia compiuto un accertamento fattuale approfondito su genesi, modalità esecutive e collegamento tra i reati, poiché tale apprezzamento è tendenzialmente insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice competente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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