Salta al contenuto
Parere

Parere n. 618/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/523544 del 1° dicembre 2019 di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con provvedimento n. K10/523544 del 1° dicembre 2019

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria. Il diniego era fondato sulla pendenza di un procedimento penale per la violazione dell’art. 689 c.p. e sulla carenza del requisito reddituale, parametrato alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, di essere stato successivamente assolto e di possedere requisiti reddituali continuativi.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha giudicato infondato il ricorso, assorbendo l’istanza cautelare. Ha rilevato che il provvedimento ministeriale non era fondato sulla generica sicurezza della Repubblica, come sostenuto dal ricorrente, ma su due specifici motivi: la pendenza del procedimento penale e la carenza reddituale. Le censure sono state considerate generiche e comunque infondate. Quanto al requisito reddituale, il Consiglio di Stato ha confermato che l’amministrazione può assumere come parametro l’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, valutando anche la situazione dei familiari conviventi e l’assolvimento degli obblighi fiscali. Quanto al procedimento penale, ha affermato l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i fatti oggetto del procedimento possono essere valutati negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall’esito penale. L’assoluzione successiva è stata ritenuta irrilevante, poiché il provvedimento era stato adottato quando il procedimento risultava ancora pendente. Le circostanze sopravvenute favorevoli avrebbero potuto fondare una nuova domanda di cittadinanza dopo un anno dal rigetto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993.

Osservazioni

Difetto di motivazione e di istruttoria

La censura è infondata e comunque generica. Il provvedimento non richiama genericamente esigenze di sicurezza della Repubblica, ma indica due distinti motivi di diniego: la pendenza del procedimento penale per violazione dell’art. 689 c.p. e la carenza del requisito reddituale.

Requisito reddituale

È legittimo assumere quale parametro della capacità economica necessaria per la concessione della cittadinanza l’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, valutando la situazione reddituale dell’interessato, dei familiari conviventi e l’adempimento degli obblighi fiscali.

Esito del procedimento penale

L’assoluzione intervenuta non incide sulla legittimità del diniego, poiché l’amministrazione ha deciso sulla base di un’istruttoria svolta quando il procedimento penale era ancora pendente. La valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.

Circostanze sopravvenute e nuova domanda

Le eventuali circostanze favorevoli sopravvenute, in particolare in relazione al requisito reddituale, avrebbero consentito al ricorrente di presentare una nuova domanda di cittadinanza dopo un anno dal rigetto della precedente istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente.

  • art. 689 c.p.

    somministrazione di bevande alcoliche a minori o a malati di mente

    La pendenza del procedimento penale per tale fattispecie è stata considerata dall’amministrazione quale elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.

  • art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

    euro 8.263,00, incrementati fino a euro 11.362,05 in ragione di coniugio e di euro 516,00 per ogni figlio

    La disposizione è utilizzata quale parametro reddituale indicativo della capacità del richiedente di mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla comunità nazionale.

  • art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Conferma il parametro reddituale previsto dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989 ai fini della valutazione della domanda di cittadinanza.

  • art. 10-bis, legge n. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    Il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di diniego e aveva presentato osservazioni durante il procedimento.

  • art. 5, comma 2, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    nuova domanda dopo un anno dal rigetto della precedente istanza

    Le circostanze favorevoli sopravvenute possono consentire la ripresentazione della domanda di cittadinanza decorso un anno dal rigetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda di concessione della cittadinanza, l’amministrazione può utilizzare come parametro della sufficienza reddituale la soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, considerando anche i redditi dei familiari conviventi e l’assolvimento degli obblighi fiscali.
  • La valutazione amministrativa dei fatti rilevanti ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale; i medesimi fatti possono essere apprezzati negativamente in sede amministrativa anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
  • La legittimità del diniego deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento; un’assoluzione o altra circostanza favorevole successiva non rende di per sé illegittimo il diniego fondato su un procedimento penale allora pendente.
  • Quando sopravvengano circostanze favorevoli dopo il rigetto della domanda di cittadinanza, l’interessato può presentare una nuova domanda decorso il termine previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino bangladese contro il Ministero dell’interno avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare.

Premesse e motivi del diniego

L’interessato aveva presentato l’istanza di cittadinanza il 4 giugno 2015. Il Ministero dell’interno l’ha rigettata per due ragioni:

  • la pendenza di un procedimento penale per violazione dell’art. 689 c.p., concernente la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a malati di mente;
  • la carenza del requisito reddituale, parametrato all’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con un unico motivo, riferito al difetto di motivazione e, secondo quanto riportato nelle conclusioni, al fatto di avere ottenuto un’assoluzione e di possedere requisiti reddituali continuativi.

Contraddittorio e oggetto della censura

La Sezione ha preliminarmente dato atto del rispetto del contraddittorio. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che è stato invitato a formulare osservazioni o controdeduzioni.

Il ricorrente ha sostenuto che il Ministero avrebbe richiamato per relationem gli atti istruttori, limitandosi ad affermare l’esistenza di elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica tali da rendere inopportuna la concessione della cittadinanza.

Motivazione del provvedimento

Il Consiglio di Stato ha escluso che il diniego fosse fondato sulla generica formula relativa alla sicurezza della Repubblica prospettata dal ricorrente. Il provvedimento indicava invece due motivi specifici e distinti: la pendenza del procedimento penale e la mancanza del requisito reddituale.

La Sezione ha inoltre rilevato la genericità delle contestazioni, poiché il ricorrente si era limitato ad affermare l’intervenuta assoluzione e la continuità dei propri redditi senza contestare puntualmente i due autonomi presupposti del diniego.

Requisito reddituale

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione può valutare la situazione reddituale dell’interessato e dei familiari conviventi assumendo quale parametro l’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e dell’art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tale parametro è considerato indicativo di un livello di adeguatezza economica idoneo a consentire al richiedente di mantenere sé e la propria famiglia in modo continuativo, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale. La soglia richiamata è pari a euro 8.263,00, incrementabile fino a euro 11.362,05 in ragione del coniugio e di euro 516,00 per ogni figlio.

La circolare del Ministero dell’interno 5 gennaio 2007, n. K. 60.1, richiamata nel parere, richiede la prova della situazione reddituale e del regolare assolvimento degli obblighi fiscali per i periodi immediatamente antecedenti alla presentazione dell’istanza. In applicazione del principio di solidarietà familiare, può essere considerata la consistenza economica dell’intero nucleo familiare quando emergano ulteriori risorse concorrenti alla formazione del reddito.

Rilevanza della pendenza penale e dell’assoluzione

La Sezione ha affermato che la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Le risultanze fattuali del procedimento penale possono quindi essere valutate negativamente dall’amministrazione anche indipendentemente dall’esito del processo.

L’assoluzione pronunciata dal giudice penale è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, poiché il Ministero aveva deciso sulla base dell’istruttoria compiuta quando il procedimento penale era ancora pendente. Lo stesso ricorrente, nelle osservazioni rese a seguito del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva riconosciuto che il procedimento non era ancora definito.

Circostanze sopravvenute e nuova domanda

La Sezione ha condiviso la conclusione della relazione ministeriale secondo cui le circostanze favorevoli sopravvenute, soprattutto con riguardo al requisito reddituale, avrebbero potuto consentire la presentazione di una nuova domanda di cittadinanza dopo un anno dal rigetto della precedente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.

La possibilità di proporre una nuova istanza non incide, tuttavia, sulla legittimità del diniego originario, che deve essere valutato con riferimento alla situazione istruttoria esistente al momento della sua adozione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.