Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 912/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Brescia di inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Brescia ha dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifici profili di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sospensiva espressa né pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso o sull'illegittimità del provvedimento impugnato. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    Il giudice può tutelare sollecitamente le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, quando tale forma di tutela è ritenuta adeguata, senza necessità di concedere una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari risultano apprezzabili ma possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito in luogo di adottare una specifica misura cautelare.
  • La fissazione anticipata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento né l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.