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Sentenza

Sentenza n. 5680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 17/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere e relativa delibera del Consiglio per le ricompense e i meriti straordinari, comunicati dal Ministero dell'Interno, recanti diniego della promozione per merito straordinario e attribuzione dell'encomio solenne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'agente aveva impugnato il diniego della promozione per merito straordinario riferita a un intervento del 22 aprile 2017. Mentre era libero dal servizio, era stato minacciato dagli occupanti di un veicolo, uno dei quali impugnava un machete e un altro una pistola semiautomatica, poi rinvenuta come funzionante e munita di silenziatore. Dopo essersi qualificato come agente, aveva allertato il NUE 112 e contribuito, insieme all'amico, all'inseguimento del veicolo sino all'arresto degli occupanti da parte delle pattuglie. Il Questore lo aveva proposto per la promozione per merito straordinario, mentre aveva proposto l'encomio solenne per gli agenti intervenuti. Il Consiglio per le ricompense aveva invece ritenuto che l'azione non presentasse straordinaria eccezionalità né fosse maturata in condizioni di grave e concreto pericolo di vita, deliberando l'encomio solenne. In appello sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 71 d.P.R. n. 335/1982, difetto di motivazione e erronea interpretazione dei requisiti del grave pericolo di vita; violazione dei principi di ragionevolezza, assenza di macroscopica illogicità, travisamento della realtà fattuale e disparità di trattamento; omessa considerazione di un precedente del TAR Lombardia ritenuto analogo, nel quale era stata annullata una valutazione negativa relativa a un intervento di polizia caratterizzato da un pericolo più intenso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lombardia n. 17/2025. Ha ritenuto che la promozione per merito straordinario costituisca una deroga alle ordinarie modalità di avanzamento e che la valutazione dell'organo competente sia connotata da ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ai fini dell'art. 71 d.P.R. n. 335/1982, il grave pericolo di vita non coincide con una generica esposizione a rischio, ma implica un'effettiva eventualità di morte caratterizzata da una probabilità apprezzabile dell'evento letale, affrontata volontariamente per finalità di tutela pubblica. Nel caso concreto, la minaccia armata si era protratta per un breve periodo presso il semaforo; i malviventi erano fuggiti dopo la qualificazione dell'agente, senza sparare né manifestare una concreta intenzione di aggredire gli occupanti dell'autovettura. L'inseguimento aveva comportato rischi, anche per la circolazione, ma non consentiva di affermare ex ante che i malviventi avrebbero probabilmente utilizzato le armi. Non sono stati quindi ravvisati vizi manifesti nella valutazione negativa della Commissione, né un difetto di motivazione autonomamente sindacabile. Il precedente invocato non era comparabile, poiché riguardava un agente che aveva affrontato da solo uno squilibrato armato di coltelli, impegnandosi in una colluttazione violenta e riportando ferite per liberare un ostaggio. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. n. 335/1982

    avere "corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica"

    La promozione per merito straordinario richiede, quale presupposto autonomo, un'esposizione volontaria a un grave pericolo di vita; data la natura derogatoria del beneficio, il requisito va interpretato restrittivamente come concreta probabilità dell'evento morte e non come mera esposizione a un rischio generico.

  • Circolare del Capo della Polizia del 15 aprile 2020

    tutti quei casi in cui il dipendente consapevolmente compia atti che lo espongano a pericolo di vita particolarmente grave e finalizzati al conseguimento di risultati che superino gli ordinari doveri d'istituto

    La valutazione del pericolo deve considerare entità, attualità e idoneità del rischio, percezione cosciente, condizioni di tempo e luogo, contributo individuale e disponibilità di strumenti di protezione; tali criteri non escludono comunque la necessità di un pericolo grave e concretamente riferibile alla vita del dipendente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • La promozione per merito straordinario prevista per il personale della Polizia di Stato, in quanto deroga alle ordinarie modalità di avanzamento, è soggetta a interpretazione rigorosa e presuppone un contributo eccezionale rispetto ai doveri ordinari d'istituto.
  • Il requisito del "grave pericolo di vita" ai fini della promozione per merito straordinario richiede un'esposizione volontaria a un rischio caratterizzato da una concreta probabilità dell'evento morte; non è sufficiente una situazione genericamente rischiosa o potenzialmente pericolosa.
  • La valutazione dell'organo competente in materia di ricompense e promozioni per merito straordinario è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La verifica del grave pericolo di vita deve essere compiuta secondo un giudizio ex ante: la mera disponibilità di armi da parte di soggetti minacciosi non dimostra, da sola, che l'uso delle armi fosse probabile, ove la condotta concreta non evidenzi un'effettiva intenzione aggressiva letale.
  • Il confronto con precedenti relativi a riconoscimenti premiali richiede l'effettiva comparabilità delle situazioni di fatto; non sussiste disparità di trattamento quando il precedente riguarda un pericolo concreto e immediato, quale una colluttazione con un soggetto armato, mentre il caso esaminato presenta una minaccia breve seguita dalla fuga degli aggressori.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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