Sentenza n. 5568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro gli atti di indizione e aggiudicazione del lotto n. 46 di una gara per kit destinati alla gestione delle feci liquide e semiliquide
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, classificata al terzo posto, ha impugnato la sentenza del TAR e gli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante aveva previsto per il lotto n. 46 il criterio del prezzo più basso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, sostenendo che i sistemi di gestione fecale non fossero forniture standardizzate, ma dispositivi caratterizzati da complessità tecnica, varietà qualitativa e contenuto tecnologico e innovativo. Ha evidenziato la presenza di componenti sofisticate, quali palloncini di ancoraggio in silicone a bassa pressione, sistemi di sicurezza per il gonfiaggio e connettori autochiudenti, nonché la destinazione a pazienti critici e la presenza di brevetti su alcuni prodotti. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, lamentando l’assimilazione del kit a prodotti di minore complessità, l’utilizzo del prezzo più basso soltanto per tre lotti su cinquantadue e la difformità rispetto alle scelte di altre amministrazioni aggiudicatrici. Ha contestato, infine, l’affermazione secondo cui la scelta del criterio di aggiudicazione sarebbe stata insindacabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente il criterio del minor prezzo non soltanto quando i prodotti siano assolutamente uniformi, ma anche per forniture semplici, caratterizzate da elevata ripetitività e destinate a soddisfare esigenze ricorrenti, quando i benefici di una valutazione secondo il miglior rapporto qualità/prezzo siano nulli o ridotti. La standardizzazione va riferita all’oggetto della domanda pubblica delineata dalla lex specialis e non è esclusa dall’esistenza sul mercato di prodotti più sofisticati, innovativi o brevettati. Nel caso concreto, il capitolato aveva individuato le componenti necessarie di un kit basico per la gestione fecale; il prodotto non è stato ritenuto caratterizzato da notevole contenuto tecnologico ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c). La stazione appaltante disponeva quindi di un margine di discrezionalità nella scelta del criterio, sindacabile soltanto in presenza di irragionevolezza o di contrasto con la finalità della legge, vizi non ravvisati. Sono state ritenute irrilevanti sia la comparazione con altri lotti della stessa gara sia quella con procedure di altre amministrazioni. Il giudice ha inoltre escluso che il prezzo più basso comporti di per sé rischi per la sicurezza dei pazienti, considerati i requisiti normativi, anche europei, applicabili ai dispositivi medici. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
La disposizione individua i contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il kit oggetto della gara non è stato qualificato come fornitura dal notevole contenuto tecnologico o innovativo.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
Il minor prezzo è utilizzabile per forniture standardizzate o caratterizzate da elevata ripetitività e semplicità, anche se sul mercato esistono prodotti più sofisticati, purché la scelta della stazione appaltante non sia irragionevole o contraria alla ratio della legge.
art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016
si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività
La disciplina previgente è richiamata quale elemento di continuità interpretativa rispetto all’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Linee guida ANAC n. 2
i “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che [...] non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali
Le linee guida sono utilizzate per precisare che la standardizzazione comprende anche prestazioni ripetitive e semplici, per le quali il confronto qualità/prezzo offre benefici nulli o ridotti.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per forniture semplici e ripetitive, destinate a soddisfare esigenze ricorrenti, anche quando sul mercato siano presenti prodotti con diversi livelli di sofisticazione, purché il confronto fondato sul miglior rapporto qualità/prezzo non offra benefici significativi.
- La standardizzazione della fornitura va valutata con riferimento alle caratteristiche oggettive del bene richiesto dalla lex specialis e al fabbisogno pubblico concretamente individuato, non richiede l’assoluta uniformità di tutti i prodotti disponibili sul mercato e non è esclusa dalla presenza di prodotti brevettati o tecnologicamente più avanzati.
- La scelta della stazione appaltante tra minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice amministrativo quando risulti irragionevole o contraria alla ratio dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023.
- La presenza sul mercato di prodotti con caratteristiche aggiuntive o prestazioni superiori non rende automaticamente non standardizzata la fornitura richiesta, quando tali caratteristiche eccedano il perimetro delle prestazioni e dei requisiti individuati dalla lex specialis.
- La qualificazione di una fornitura come avente notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, ai fini dell’art. 108, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023, richiede che tali caratteristiche riguardino l’oggetto della fornitura posto a gara e non soltanto alcuni prodotti alternativi o più evoluti presenti sul mercato.
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