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Ordinanza

Ordinanza n. 4184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima bis), 29 maggio 2024, n. 10874, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202409735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso la controversia relativa alla non idoneità al servizio militare per malocclusione dentaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio concernente la sua esclusione o non idoneità al servizio militare, contestando la rilevanza inidoneativa della malocclusione dentaria diagnosticata. La controversia richiede valutazioni medico-scientifiche. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Commissione medica del Centro Selezione di Milano si è limitata a confermare la sussistenza e la catalogazione della malocclusione secondo il metodo Angle, senza chiarire se l'imperfezione incidesse sulla funzionalità dell'apparato maxillo-facciale o presentasse una gravità tale da assumere rilievo autonomo ai fini dell'inidoneità. Anche la relazione di verificazione acquisita in primo grado è stata ritenuta lacunosa sotto il profilo argomentativo. È rimasto impregiudicato l'esame delle ulteriori questioni, comprese quelle di rito.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto un nuovo incombente istruttorio ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Ha designato quale organismo verificatore il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Università La Sapienza di Roma, incaricandolo di chiarire se la moderata malocclusione di III classe, alla luce del Codice 43 della Direttiva tecnica sui criteri per il profilo sanitario dei soggetti idonei al servizio militare, approvata con d.m. 4 giugno 2014, costituisca causa di non idoneità per come riscontrata nell'appellante. Il verificatore potrà esaminare il fascicolo e chiedere ulteriore documentazione; il Ministero dovrà prestare assistenza e mettere a disposizione gli atti necessari. È stato disposto un anticipo di euro 2.000 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico dell'appellante. Sono stati fissati i termini per il deposito della relazione preliminare, per le osservazioni delle parti e per la relazione conclusiva. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza da fissarsi dal Presidente titolare della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidandola a un organismo dotato delle competenze tecniche necessarie, per accertare fatti e valutazioni specialistiche rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002

    Prevede il termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni per la richiesta di liquidazione del compenso e dei costi del verificatore.

  • Codice 43 della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con d.m. 4 giugno 2014

    È il parametro tecnico-normativo alla luce del quale il verificatore deve stabilire se la moderata malocclusione di III classe riscontrata nell'appellante determini la non idoneità al servizio militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4

    Richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un giudizio relativo all'idoneità psicofisica al servizio militare dipende da nozioni medico-scientifiche specialistiche, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo qualificato.
  • L'accertamento della mera sussistenza e classificazione di una malocclusione dentaria non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'inidoneità al servizio militare quando la disciplina tecnica considera tale condizione inidoneativa solo in determinati casi; occorre chiarire l'incidenza dell'anomalia sulla funzionalità dell'apparato maxillo-facciale o la sua gravità autonoma rilevante ai fini dell'inidoneità.
  • Una relazione di verificazione lacunosa nelle argomentazioni e non idonea a rispondere compiutamente al quesito decisivo può essere rinnovata dal giudice mediante un ulteriore accertamento specialistico, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulle altre questioni, anche processuali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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