Cassazione Penale, Ordinanza n. 31402/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per il possesso di una bicicletta elettrica ritenuta di provenienza delittuosa. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p., sostenendo che mancasse la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e che, al più, potesse parlarsi di mera colpa nella verifica dell'origine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello e comunque infondato, perché la Corte territoriale aveva logicamente desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa della bicicletta elettrica dalla mancata esibizione di documenti di acquisto e dal prezzo vile dichiarato dall'imputato. Ha poi reputato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il rilevante valore economico del bene e aveva legittimamente negato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
Distingue la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza dal delitto di ricettazione, incentrando la differenza sull'elemento psicologico: colpa nella verifica dell'origine del bene nel primo caso, consapevolezza della provenienza delittuosa o accettazione del rischio nel secondo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Ha modificato il regime delle attenuanti generiche, rendendo insufficiente la mera incensuratezza dell'imputato.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Ha convertito il d.l. n. 92 del 2008, confermando la modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- La distinzione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza dipende dall'elemento psicologico: ricettazione quando l'agente conosce o accetta il rischio della provenienza delittuosa del bene, contravvenzione ex art. 712 c.p. quando vi sia solo colpa nella verifica dell'origine.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa valorizzando l'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, se tale elemento è ritenuto decisivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera incensuratezza non è, da sola, sufficiente a fondare il beneficio.
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