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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso infrannuale dell’IVA richiesto e ottenuto dalla società in relazione all’acquisto di un complesso immobiliare. L’Agenzia delle entrate sosteneva che le operazioni commerciali collegate fossero anomale o meramente fittizie e fossero state predisposte per creare artificialmente i presupposti del rimborso previsto dagli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, evidenziava l’assenza di una sede operativa, dipendenti, rappresentanti o di una concreta organizzazione commerciale, nonché i rapporti societari e commerciali con il Lanificio Texco s.p.a., unico cliente della contribuente. L’Agenzia contestava inoltre la motivazione della Commissione tributaria regionale, ritenuta generica e incapace di esaminare tali elementi, e sosteneva che l’erogazione del rimborso non impedisse il successivo controllo della sua spettanza e l’applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, relativo all’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, ritenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse spiegato adeguatamente perché gli elementi indicati dall’Ufficio non fossero rilevanti per verificare la spettanza del rimborso IVA. Ha invece rigettato il secondo motivo, chiarendo che la questione doveva essere esaminata principalmente come possibile violazione dei presupposti normativi del rimborso, e non necessariamente come abuso del diritto o elusione fiscale. Il terzo motivo, relativo alla possibilità di applicare la sanzione dopo l’erogazione del rimborso, è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 2

    La disposizione disciplina il rimborso infrannuale dell’IVA e richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Il giudice di merito deve verificare concretamente se tali presupposti siano presenti e deve motivare adeguatamente sulle circostanze addotte dall’Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 3

    Individua una delle condizioni che possono consentire la richiesta del rimborso IVA, tra cui l’effettuazione di operazioni non imponibili oltre la soglia prevista rispetto al totale delle operazioni.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Rileva per i poteri di controllo e accertamento dell’Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione dell’IVA e sulla spettanza del credito richiesto a rimborso.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Prevede la sanzione per tardivo od omesso versamento; nel caso concreto la questione della sua applicabilità a un rimborso IVA indebitamente ottenuto non è stata decisa, perché dichiarata assorbita.

  • Art. 2697 c.c.

    Riguarda l’onere della prova. La Corte ha tuttavia ritenuto che la questione principale non fosse qualificare l’operazione come elusiva, bensì verificare la concreta sussistenza dei presupposti legali per il rimborso.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. La Corte ha accolto il ricorso per insufficienza della motivazione.

  • Art. 53 Cost.

    È stato richiamato dall’Agenzia nell’ambito dei principi sul corretto esercizio della pretesa tributaria e sull’abuso del diritto, ma la Corte non ha fondato su tale parametro la decisione finale.

  • Sesta direttiva n. 77/388/CEE

    È stata richiamata dall’Agenzia in relazione ai principi europei in materia di IVA, ma il motivo fondato su tali richiami è stato rigettato nella qualificazione della vicenda come abuso del diritto.

Massime di principio

  • L’erogazione di un rimborso IVA non rende automaticamente intangibile la posizione del contribuente: l’Amministrazione può successivamente verificare la sussistenza effettiva dei presupposti del credito e del rimborso.
  • Quando l’Amministrazione contesta l’anomalia o l’inesistenza sostanziale delle operazioni, deve indicare elementi concreti e specifici; il giudice deve esaminarli e spiegare puntualmente perché li ritenga insufficienti o irrilevanti.
  • La mancanza di una struttura aziendale effettiva, di dipendenti, di sede operativa o di una reale organizzazione commerciale può costituire un elemento presuntivo rilevante, soprattutto se associata a rapporti societari e commerciali concentrati su un unico soggetto.
  • La verifica della spettanza di un rimborso previsto dalla legge deve essere distinta, quando possibile, dalla qualificazione dell’operazione come abuso del diritto: prima occorre accertare se i requisiti normativi del rimborso siano concretamente presenti.
  • Una motivazione meramente assertiva, che si limiti a dire che l’elusione o l’irregolarità non sono provate senza confrontarsi con gli elementi specificamente dedotti dall’Ufficio, può comportare la cassazione della sentenza per insufficienza motivazionale.
  • La decisione non ha stabilito definitivamente né la debenza del rimborso né l’applicabilità della sanzione: il giudizio deve essere nuovamente esaminato dal giudice di rinvio, che dovrà valutare i fatti e motivare adeguatamente.

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