Cassazione Penale, Sentenza n. 39695/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione di titoli e denaro formalmente intestati a Bresciani Ada, ritenuta intestataria fittizia per conto dei genitori (Bresciani Giacomo e Alafleur Olga). Essi sostengono che i beni deriverebbero dal reinvestimento di risorse lecite acquisite in epoca anteriore alla manifestazione della presunta "pericolosità" contestata ai genitori; lamentano che la Corte d'appello abbia retrodatato in modo apodittico l'insorgenza della pericolosità connessa a condanne e fatti che si collocano in periodi diversi rispetto agli acquisti degli immobili e che la motivazione sarebbe meramente apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: (i) il ricorso di Bresciani Ada è inammissibile per carenza di legittimazione a contestare, nel procedimento di prevenzione, i presupposti della misura nei confronti dei proposti; il terzo può soltanto contestare la fittizietà dell'intestazione. (ii) I ricorsi di Bresciani Giacomo e Alafleur Olga sono ammessi solo astrattamente ma, in concreto, inammissibili perché le censure si riducono a critiche della motivazione del decreto (vizi di logica/illogicità) che, nel giudizio di prevenzione dinanzi alla Corte di legittimità, non sono sindacabili se non nella forma di violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente. La Corte ha ritenuto invece che la motivazione non fosse apparente: ha ricostruito una continuità temporale della pericolosità basata su condanne degli anni '70, sul tenore di vita incompatibile con fonti lecite, su condanne del 1990 e su indagini del 2003, collegando tale pericolosità agli acquisti immobiliari del 1991-1992 e ai successivi reinvestimenti. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 1 lett. b)
art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Definisce la "pericolosità sociale" come presupposto per la confisca di prevenzione; la Corte ha applicato tale nozione in chiave di pericolosità generica e temporale, escludendo la confisca di beni antecedenti al periodo di manifestazione della pericolosità se non sia dimostrata continuità.
codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
Prevede il vizio di "illogicità manifesta" quale motivo di cassazione. Tuttavia, nel giudizio di prevenzione la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la possibilità di dedurre in via di cassazione questo tipo di vizio quando si tratta di mera critica logica della motivazione; è consentita invece la doglianza per motivazione inesistente o meramente apparente come violazione di legge.
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze economiche per l'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a misure di prevenzione può contestare soltanto la fittizietà dell'intestazione; non è legittimato a contestare i presupposti della misura (la "pericolosità") in capo al proposto.
- Il proposto può impugnare la confisca di prevenzione se dimostra di aver acquistato i beni con risorse lecite: in tal caso è portatore di un interesse proprio a che venga accertata l'insussistenza delle condizioni di applicazione della misura.
- Nel giudizio di cassazione in materia di prevenzione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è ammesso sollevare in cassazione vizi riconducibili all'art. 606 lett. e) c.p.p. se si tratta di mera illogicità; è invece percorribile la censura per motivazione inesistente o meramente apparente come violazione di legge.
- La confisca di prevenzione ha un ambito temporale: sono confiscabili i beni acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale; per superare la temporalità occorre dimostrare una continua e riferibile situazione di pericolosità, sulla base di precedenti penali, tenore di vita ingiustificato e fatti successivi che mostrino la persistenza del pericolo.
- Le doglianze di merito sulla motivazione devono essere formulate in termini di violazione di legge o divenire oggetto del grado di merito; altrimenti rischiano l'inammissibilità in cassazione e la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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