Cassazione Penale, Ordinanza n. 29157/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con applicazione della pena concordata rispetto alla condanna pronunciata in primo grado dal GUP del Tribunale di Brescia. La decisione di merito riguardava più episodi di furto: furto in abitazione aggravato (capi 20 e 24) e furto aggravato (capo 21), commessi in due diversi luoghi e date indicate nel provvedimento. In cassazione erano dedotti due motivi: 1) mancanza e illogicità della motivazione quanto alla possibilità di pronunciare proscioglimento; 2) mancanza e illogicità della motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. La Suprema Corte ha ritenuto che tali censure investissero profili non deducibili nel ricorso avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello, poiché la volontà di rinunciare ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli temi non rinunciati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nella sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di aggravanti o nullità assolute o inutilizzabilità della prova, poiché il giudizio è circoscritto dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e dalla rinuncia ai motivi di appello. Sono stati richiamati i precedenti di legittimità che ammettono il ricorso per cassazione solo su questioni relative alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre restano inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello delimita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati e, in sede di legittimità, consente la deduzione solo di vizi attinenti alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Costituisce il parametro della declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando siano dedotte censure non consentite.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato solo come base normativa degli aumenti per continuazione censurati dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito della loro fondatezza perché la doglianza è inammissibile.
art. 129 c.p.p.
Nel concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause evidenti di non punibilità o di estinzione, salvo i limiti della pronuncia consentita.
art.1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale norma che ha reintrodotto il concordato in appello.
art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello restringe la cognizione del giudice ai soli punti non oggetto di rinuncia; non è quindi esigibile una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su altri profili esclusi dall'accordo.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile soltanto se investe vizi relativi alla formazione della volontà dell'imputato, alla validità del consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme rispetto al contenuto concordato.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., censure sui motivi di appello rinunciati né contestazioni sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella consentita dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- La mera contestazione degli aumenti per continuazione, quando non denunci un'illegalità della pena, non consente l'accesso al sindacato di legittimità contro una sentenza resa in sede di concordato in appello.
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