Sentenza n. 2311/2026 - Napoli, Sezione 8
per l' esecuzione della sentenza n. 122/2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/02/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 122/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, evidenziando l'infruttuosa notifica del titolo esecutivo del 12 gennaio 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, risultava ritualmente notificata all'amministrazione e non era stata fornita prova dell'avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione pecuniaria fungibile e l'inerzia amministrativa non può essere invocata per sottrarsi all'adempimento. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione dell'azione di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum.
- In sede di ottemperanza, accertata la definitività del titolo, la sua rituale notificazione e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale alla decisione entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è inutilmente decorso per inerzia imputabile all'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione ha natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare le iniziative finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
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