Cassazione Civile, Ordinanza n. 32150/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, notificati dal Comune su un terreno di proprietà della società contribuente e utilizzato come cava di travertino. La contribuente aveva contestato la debenza dell'imposta sostenendo che l'area non fosse assoggettabile a ICI, perché destinata esclusivamente ad attività estrattiva; in subordine aveva dedotto la decadenza del potere impositivo e l'inesigibilità delle sanzioni. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente e la CTR aveva escluso l'imponibilità ritenendo che il terreno, occupato da cave, non avesse vocazione edificatoria e non fosse agricolo, oltre a richiamare la disciplina sulle cave escluse dalla stima fondiaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, n. 2, e 2, lett. b) e c), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR non avesse considerato la natura edificabile delle aree, classificate dal PRG come D/3 e quindi soggette a ICI sulla base del valore venale, a prescindere dall'uso estrattivo concreto. La contribuente ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito senza rinvio: ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro gli avvisi ICI. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha affermato che, ai fini ICI, rileva la potenzialità edificatoria dell'area risultante dallo strumento urbanistico, non l'uso concreto a cava o l'assenza di vocazione agricola; quindi il terreno classificato D/3 era imponibile. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992
Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.
Il presupposto dell'ICI comprende anche le aree fabbricabili; il tributo è dovuto in presenza del possesso dell'area con potenzialità edificatoria, indipendentemente dall'uso concreto.
art. 2, lett. b) e c), d.lgs. 504/1992
La nozione di area edificabile va letta in coerenza con l'assetto urbanistico e con la potenzialità edificatoria attribuita dallo strumento pianificatorio.
art. 2135 c.c.
L'attività estrattiva non rientra tra quelle agricole; tuttavia tale esclusione non comporta di per sé l'esenzione ICI se l'area è edificabile.
art. 18 r.d. n. 1572/1931
La disciplina richiamata dalla CTR sulle cave escluse dalla stima fondiaria non è decisiva per escludere l'ICI quando il terreno abbia natura edificabile ai fini del tributo.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 446/1997
È richiamato solo per affermare che l'eventuale rimborso per anni pregressi in caso di variazioni di classificazione o valore è rimesso alla previsione comunale.
art. 214 c.p.c.
Il mancato disconoscimento di un documento prodotto non equivale a contestazione del suo contenuto; per i documenti valgono le regole del disconoscimento/querela di falso.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La doppia conforme non ricorre quando le sentenze di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
art. 370, comma 2, c.p.c.
L'onere di specificità/autosufficienza vale anche per il resistente nel controricorso.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La parte che invoca un documento deve trascriverne o indicarne specificamente il contenuto rilevante, pena l'inidoneità della deduzione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, ciò che rileva è la qualificazione urbanistica del bene e la sua potenzialità edificatoria secondo lo strumento adottato dal Comune, non l'utilizzazione concreta impressa al terreno.
- Un'area classificata come edificabile dal piano regolatore è imponibile ai fini ICI anche se, in fatto, sia adibita ad attività estrattiva o occupata da cava; tale uso incide eventualmente sul valore venale, non sul presupposto del tributo.
- La destinazione non agricola del fondo non basta da sola a escludere l'imposta: la distinzione tra terreno agricolo e area fabbricabile è rilevante soprattutto per i criteri di base imponibile.
- L'esclusione di esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge è preclusa al giudice, in ragione della tassatività delle ipotesi di esenzione tributaria.
- Nel processo civile, il mancato disconoscimento di un documento prodotto dalla controparte non trasforma il documento in fatto incontestabile, né priva la parte della possibilità di contestarne la rilevanza giuridica; la valutazione probatoria resta al giudice.
- La 'doppia conforme' non opera quando i due gradi di merito si fondano su differenti accertamenti o rationes decidendi in fatto.
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