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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32150/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, notificati dal Comune su un terreno di proprietà della società contribuente e utilizzato come cava di travertino. La contribuente aveva contestato la debenza dell'imposta sostenendo che l'area non fosse assoggettabile a ICI, perché destinata esclusivamente ad attività estrattiva; in subordine aveva dedotto la decadenza del potere impositivo e l'inesigibilità delle sanzioni. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente e la CTR aveva escluso l'imponibilità ritenendo che il terreno, occupato da cave, non avesse vocazione edificatoria e non fosse agricolo, oltre a richiamare la disciplina sulle cave escluse dalla stima fondiaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, n. 2, e 2, lett. b) e c), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR non avesse considerato la natura edificabile delle aree, classificate dal PRG come D/3 e quindi soggette a ICI sulla base del valore venale, a prescindere dall'uso estrattivo concreto. La contribuente ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito senza rinvio: ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro gli avvisi ICI. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha affermato che, ai fini ICI, rileva la potenzialità edificatoria dell'area risultante dallo strumento urbanistico, non l'uso concreto a cava o l'assenza di vocazione agricola; quindi il terreno classificato D/3 era imponibile. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

    Il presupposto dell'ICI comprende anche le aree fabbricabili; il tributo è dovuto in presenza del possesso dell'area con potenzialità edificatoria, indipendentemente dall'uso concreto.

  • art. 2, lett. b) e c), d.lgs. 504/1992

    La nozione di area edificabile va letta in coerenza con l'assetto urbanistico e con la potenzialità edificatoria attribuita dallo strumento pianificatorio.

  • art. 2135 c.c.

    L'attività estrattiva non rientra tra quelle agricole; tuttavia tale esclusione non comporta di per sé l'esenzione ICI se l'area è edificabile.

  • art. 18 r.d. n. 1572/1931

    La disciplina richiamata dalla CTR sulle cave escluse dalla stima fondiaria non è decisiva per escludere l'ICI quando il terreno abbia natura edificabile ai fini del tributo.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 446/1997

    È richiamato solo per affermare che l'eventuale rimborso per anni pregressi in caso di variazioni di classificazione o valore è rimesso alla previsione comunale.

  • art. 214 c.p.c.

    Il mancato disconoscimento di un documento prodotto non equivale a contestazione del suo contenuto; per i documenti valgono le regole del disconoscimento/querela di falso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme non ricorre quando le sentenze di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    L'onere di specificità/autosufficienza vale anche per il resistente nel controricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La parte che invoca un documento deve trascriverne o indicarne specificamente il contenuto rilevante, pena l'inidoneità della deduzione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, ciò che rileva è la qualificazione urbanistica del bene e la sua potenzialità edificatoria secondo lo strumento adottato dal Comune, non l'utilizzazione concreta impressa al terreno.
  • Un'area classificata come edificabile dal piano regolatore è imponibile ai fini ICI anche se, in fatto, sia adibita ad attività estrattiva o occupata da cava; tale uso incide eventualmente sul valore venale, non sul presupposto del tributo.
  • La destinazione non agricola del fondo non basta da sola a escludere l'imposta: la distinzione tra terreno agricolo e area fabbricabile è rilevante soprattutto per i criteri di base imponibile.
  • L'esclusione di esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge è preclusa al giudice, in ragione della tassatività delle ipotesi di esenzione tributaria.
  • Nel processo civile, il mancato disconoscimento di un documento prodotto dalla controparte non trasforma il documento in fatto incontestabile, né priva la parte della possibilità di contestarne la rilevanza giuridica; la valutazione probatoria resta al giudice.
  • La 'doppia conforme' non opera quando i due gradi di merito si fondano su differenti accertamenti o rationes decidendi in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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