Cassazione Penale, Sentenza n. 2758/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per vari reati (associazione per narcotraffico; acquisto di stupefacenti; tentata importazione di armi; delitto ex art. 497-bis c.p.). Le censure principali riguardano: a) vizio di motivazione e insufficiente prova circa l'identificazione del ricorrente come utilizzatore del criptofonino SkyECC 64HHLW (si contesta la riconducibilità delle chat e delle trattative al ricorrente, rilevando alternative riconducibili ad altri soggetti come Nicola/Fiorello Abbruzzese); b) errata qualificazione del fatto contestato al capo 4) come acquisto/importazione consumata invece che come mera attività preparatoria, e mancanza dei presupposti per il tentativo punibile; c) con motivi aggiunti, denuncia di violazioni e inutilizzabilità delle conversazioni acquisite mediante ordine europeo di indagine (O.I.E.) e questioni di privacy/prove acquisite all'estero (richiamo a varie norme processuali e principi UE), deducendo genericità e mancata autorizzazione giudiziale degli atti acquisitivi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il motivo aggiunto relativo alla presunta inutilizzabilità dei dati acquisiti tramite O.I.E. perché introdotto tardivamente e formulato in modo generico senza documentazione specifica. Accoglie tuttavia in parte i motivi originari: annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha dato adeguata, logica e completa risposta alle deduzioni difensive riguardanti l'identificazione dell'utilizzatore del criptofonino (vizio di motivazione rilevante) e ritiene parzialmente fondata la censura relativa al capo 4) (importazione di stupefacenti), rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente chiarito se sussistessero atti idonei a configurare il tentativo di importazione o solo atti preparatori. Per tali ragioni la Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, affinché colmi le lacune motivazionali e rivaluti le prove con riguardo all'attribuzione dell'uso del criptofonino e alla qualificazione del fatto al capo 4).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Distinzione tra detenzione/acquisto e importazione: per la consumazione del reato di importazione è richiesta l'assunzione della gestione dell'attività volta al trasferimento della droga in Italia; la sola conclusione dell'accordo non è sufficiente. Il giudice ha valutato se sussistessero atti idonei a configurare il tentativo.
codice penale, art. 56
Principi sul tentativo: il giudice valuta se le condotte poste in essere sono idonee e dirette inequivocabilmente all'esecuzione del reato; applicato per stabilire se il capitolo 4) costituisse tentativo di importazione.
codice penale, art. 115
Riferimento normativo collegato alla nozione di reato e tentativo utilizzato nella contestazione del capo 4), nella valutazione della sussistenza del tentativo punibile.
codice penale, art. 497-bis
Reato contestato al capo 10); la Corte segnala che non risultano elementi sufficienti nel provvedimento impugnato per affermarne la concreta riferibilità al ricorrente.
codice di procedura penale, art. 234-bis
Richiamata nella discussione sull'acquisizione di dati all'estero; la Corte osserva che l'incidenza dell'art. 234-bis va valutata caso per caso e che la parte deve documentare specificamente eventuali vizi per far valere l'inutilizzabilità.
codice di procedura penale, art. 191
Richiamato tra le norme processuali sollevate nei motivi aggiunti relativi alla acquisizione e utilizzazione di atti stranieri; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non provate.
codice di procedura penale, art. 254-bis
Norma evocata rispetto alla procedura di acquisizione di materiale probatorio; la Corte ha rilevato l'assenza di specifici elementi documentali posti a base della censura.
d.lgs. 196/2003, art. 132
Normativa sulla protezione dei dati personali invocata nei motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di documentazione probante sull'illegittima acquisizione.
d.lgs. 108/2017, artt. 3 e 43
Richiami normativi relativi alla cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e alla raccolta di prove digitali; censura non valorizzata per mancanza di atti specifici.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7, 8, 47
Richiamati nei motivi aggiunti a sostegno della presunta violazione di diritti fondamentali (privacy, tutela giurisdizionale) in relazione all'acquisizione delle chat; la Corte ha però ritenuto le doglianze generiche e non documentate.
codice di procedura penale, art. 266 e ss.
Norme riferite alla cooperazione giudiziaria internazionale e all'esecuzione di provvedimenti all'estero; la Corte ha ricordato l'onere della parte di allegare e specificare gli atti stranieri contestati.
Massime di principio
- Per attribuire l'uso di un cripto-telefono a un soggetto occorre motivazione chiara e completa: elementi sporadici (es. aggancio alla stessa cella in un giorno non contestuale) o soprannomi senza correlazioni probatorie non sono sufficienti.
- La mera corrispondenza o l'accordo tra acquirente e venditore non costituiscono di per sé l'importazione consumata: per l'importazione è necessario l'inizio dell'attività gestionale rivolta al trasferimento effettivo della sostanza; sussistono casi in cui è configurabile il tentativo solo se emergono atti univoci e 'affidanti'.
- Le doglianze sulla utilizzabilità di prove acquisite con strumenti internazionali (O.I.E. / atti esteri) devono essere sollevate tempestivamente e documentate con gli atti esteri rilevanti; doglianze generiche o introdotte tardivamente possono risultare inammissibili.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le eccezioni difensive e motivare puntualmente il rigetto: l'omesso confronto o risposte elusive può comportare annullamento per carenza di motivazione.
- Quando si sollevano questioni tecnico-probatorie complesse (tracciamento celle, attribuzione di account criptati, intercettazioni estere) è essenziale allegare e spiegare i riscontri tecnici e documentali che sorreggono le deduzioni, altrimenti la censura sarà inefficace.
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