Cassazione Penale, Sentenza n. 18338/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fichera ha impugnato l'ordinanza che, in riforma del GIP, aveva disposto gli arresti domiciliari nei suoi confronti solo per il reato di corruzione (escludendo la turbativa d'asta). Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che l'avvenuto pensionamento, la cessazione dell'incarico di segretario dell'associazione di categoria "FIVA" e l'assenza di fatti recenti di ingerenza nell'attività amministrativa escludessero il concreto pericolo di reiterazione di condotte delittuose analoghe.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale sul punto della persistenza del pericolo di reiterazione, ritenendola carente sotto il profilo della concretezza e della attualità delle prove addotte (molte condotte risultano anteriori o contigue al pensionamento; le intercettazioni valorizzate riguardavano prevalentemente fatti pregressi; gli atti amministrativi successivi mostravano valutazioni negative sull'operato di Fichera; la presenza della moglie in Comune è stata evocata in termini generici). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catania per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
norma richiamata per giustificare il rito cartolare del procedimento (trattazione in forma cartolare)
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 7
ulteriore richiamo formale per la trattazione cartolare del procedimento
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 153, art. 53, comma 16-ter
richiamato nel giudizio come divieto che poteva rendere incompatibile l'attività professionale di Fichera in favore del privato (argomento usato per valutare la possibilità che Fichera continuasse a svolgere attività a favore di Coglitore)
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non equivale all'imminenza del reato: va valutato in termini di continuità temporale e presenza di indizi recenti e concreti che rendano verosimile la possibilità di nuove condotte.
- Il pensionamento o la perdita della qualifica pubblicistica non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: tuttavia il giudice deve motivare adeguatamente e concretamente perché, nonostante la dismissione, l'indagato possa ancora influire sull'attività amministrativa.
- Non sono sufficienti riferimenti generici a rapporti di conoscenza o a contatti pregressi: servono elementi specifici che dimostrino la capacità effettiva e attuale di condizionare le scelte amministrative in favore del privato.
- La presenza di familiari ancora in servizio nella stessa amministrazione può contribuire all'apprezzamento del pericolo di reiterazione solo se collegata in modo concreto e dimostrabile alla possibilità di ingerenza; evocazioni generiche non sono idonee.
- Le intercettazioni e gli elementi probatori devono essere valutati in ordine alla loro temporalità: indizi riferibili prevalentemente a fatti antecedenti al venir meno della funzione pubblica hanno minor valore probatorio sull'attualità del rischio.
- In caso di prima valutazione insufficiente del periculum, la decisione cautelare può essere annullata e il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi nuovamente fornendo motivazione puntuale sui fatti che giustificano la misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18272/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18273/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18274/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18275/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18277/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →