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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04919/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Parma, poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna che ha rigettato il reclamo. In appello la società aveva sostenuto di aver prodotto numerosi documenti contabili e fiscali relativi alle ultime tre annualità, asseritamente idonei a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità ex art. 1 l.fall., tra cui schemi di bilancio, libro dei cespiti, libro giornale, registri IVA, partitari e schede contabili. La Corte territoriale aveva però ritenuto che i cd. bilanci fossero in realtà semplici stampe interne di contabilità, non corrispondenti ai bilanci normativamente previsti, perché privi di nota integrativa e delibera assembleare di approvazione, e che gli altri documenti contabili fossero privi di sottoscrizione, dunque non riferibili con sicurezza alla società. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge fall., sostenendo che la documentazione prodotta era sufficiente a provare la non fallibilità e che, comunque, la mancanza di sottoscrizione non era causa di inattendibilità in assenza di una specifica norma in tal senso; ha inoltre lamentato che la Corte d’appello non avrebbe indicato elementi concreti per dubitare dei dati contabili forniti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo motivazione assente, carente e illogica. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, ritenendoli infondati e in parte inammissibili, richiamando il principio per cui, ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, i bilanci rilevanti sono solo quelli regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese; se tali requisiti mancano, il giudice può motivatamente non considerarli e resta a carico dell’imprenditore la prova della non fallibilità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata soddisfacesse il parametro del minimo costituzionale e che la valutazione di inattendibilità dei documenti contabili interni, perché privi di sottoscrizione e non riconducibili con certezza alla fallita, costituisse apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la società non aveva fornito prova idonea dei requisiti dimensionali di non fallibilità mediante i documenti prodotti, perché gli schemi di bilancio non erano bilanci regolarmente approvati e depositati e gli altri documenti contabili interni erano privi di sottoscrizione e quindi non attendibili/riferibili con certezza alla società. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione dedotto, ritenendo la sentenza d’appello sorretta da motivazione sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale. Non ha liquidato le spese per mancata costituzione della curatela. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    requisiti di non fallibilità

    L’imprenditore che invochi la non fallibilità deve provare il mancato superamento delle soglie dimensionali; la prova non può fondarsi su documenti non regolarmente formati come bilanci approvati e depositati.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci rilevanti ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità sono quelli che l’imprenditore è tenuto a depositare nel procedimento e che siano già approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 2435 c.c.

    Il bilancio assume valore probatorio attendibile solo se risulta depositato secondo la disciplina codicistica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca sotto il profilo costituzionalmente necessario; non basta una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, possono essere valorizzati soltanto i bilanci regolarmente approvati e depositati; gli schemi o prospetti interni non equivalgono, di per sé, a bilanci idonei a tale prova.
  • Quando mancano i requisiti formali e sostanziali dei bilanci, il giudice può motivatamente disattenderli e l’onere di dimostrare la non fallibilità resta integralmente a carico dell’imprenditore.
  • La valutazione circa l’attendibilità e la riferibilità alla società di documenti contabili interni è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze documentali da parte del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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