Sentenza n. 11299/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determina dirigenziale del XII Municipio di Roma Capitale – U.O. Amministrativa – E.Q. Coordinamento attività produttive – Ufficio Commercio numero protocollo CQ/53100/2026 del 28/04/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cottura nei locali di un ristorante per asserita inidoneità del sistema di smaltimento dei fumi mediante carboni attivi
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determina con cui Roma Capitale ha vietato la prosecuzione dell’attività di cottura, deducendo difetto di istruttoria, travisamento e genericità dei richiami normativi. La ricorrente ha sostenuto di avere prodotto la documentazione necessaria a dimostrare la conformità e l’adeguatezza del sistema di smaltimento dei fumi mediante carboni attivi, utilizzato in alternativa alla canna fumaria. Il provvedimento si fondava sulla presenza di attività di frittura e sulla ritenuta carenza della documentazione essenziale relativa all’impianto tecnologico. Il Comune aveva omesso di valutare la documentazione trasmessa dalla società il 14 marzo 2026, poiché inviata tramite PEC anziché mediante lo sportello telematico SUAP, e aveva ritenuto in via assoluta incompatibile l’attività di friggitoria con l’utilizzo di sistemi alternativi alla canna fumaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina. Ha ritenuto illegittima la preferenza assoluta accordata dall’amministrazione alla canna fumaria, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria tecnico-scientifica sull’effettiva adeguatezza del sistema a carboni attivi, anche alla luce della disciplina regionale e della giurisprudenza della Sezione che aveva disapplicato e poi annullato in parte qua l’art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale, nella parte in cui escludeva o limitava l’utilizzo di sistemi alternativi per le attività di friggitoria. Il giudice ha inoltre rilevato che la documentazione sulla conformità dell’impianto era stata effettivamente trasmessa, ma non era stata acquisita né valutata per ragioni meramente telematiche. Ne è derivata una duplice lacuna istruttoria. L’annullamento resta fermo il potere dell’amministrazione di verificare ulteriormente l’adeguatezza tecnica del metodo prescelto. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale, DAC n. 12 del 19 marzo 2019, come modificato dalla DAC n. 140 del 2025
La previsione regolamentare non può imporre condizioni o limiti assoluti all’utilizzo di sistemi alternativi alla canna fumaria, compresa l’esclusione delle attività di friggitoria, in contrasto con la disciplina regionale; la sua applicazione non esonera comunque l’amministrazione da un’istruttoria concreta sull’efficacia dell’impianto alternativo.
art. 7 legge regionale Lazio n. 21 del 2006
La disciplina regionale non consente ai Comuni di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l’unico strumento idoneo allo smaltimento dei fumi e orienta verso sistemi moderni di assorbimento capaci di perseguire efficacemente la tutela della qualità dell’aria e della salute.
art. 78 legge regionale Lazio n. 22 del 2019
La disposizione è richiamata quale conferma della disciplina regionale che impedisce una preferenza comunale assoluta per la canna fumaria rispetto a sistemi tecnologici alternativi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Un’amministrazione comunale non può considerare aprioristicamente la canna fumaria l’unico sistema idoneo allo smaltimento dei fumi quando la disciplina regionale ammette o favorisce sistemi tecnologici alternativi; deve verificare in concreto l’efficacia e l’adeguatezza tecnica dell’impianto prescelto.
- È viziato da difetto di istruttoria il divieto di prosecuzione di un’attività di ristorazione fondato sulla mera presenza di attività di frittura e sull’esclusione regolamentare dei sistemi alternativi alla canna fumaria, senza una valutazione tecnico-scientifica dell’impianto concretamente utilizzato.
- L’amministrazione deve acquisire e valutare la documentazione trasmessa dall’interessato sulla conformità e sull’adeguatezza dell’impianto; la mancata utilizzazione di documenti tempestivamente inviati per il solo fatto che siano stati trasmessi tramite PEC anziché attraverso una specifica piattaforma telematica determina un’istruttoria lacunosa.
- L’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria non preclude all’amministrazione di rinnovare la verifica tecnica, purché eserciti nuovamente il potere sulla base di un accertamento completo e concreto dell’adeguatezza del sistema prescelto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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