Sentenza del 14/09/2016 n. 6985 - Comm. Trib. Prov. Milano
Indagini bancarie - Intestazione a soggetto terzo - Irrilevanza - Delega ad operare sul conto - Legittimità accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'accertamento è stato ritenuto legittimo anche se i conti erano formalmente intestati a un soggetto diverso dal contribuente, poiché la delega bancaria gli consentiva di operare agevolmente sui rapporti. L'intestazione formale a terzi è stata quindi considerata irrilevante, in presenza di elementi idonei a dimostrare la disponibilità o riferibilità sostanziale dei conti al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento fondato su indagini bancarie relative a conti correnti formalmente intestati a un soggetto terzo. Sosteneva, in particolare, che le movimentazioni di tali conti non potessero essergli imputate perché non ne era l'intestatario formale. Dagli elementi acquisiti risultava però che il contribuente disponeva di una regolare delega a operare sui conti, circostanza ritenuta idonea a collegarlo concretamente alle movimentazioni bancarie.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria può valorizzare non solo i conti formalmente intestati al contribuente, ma anche quelli intestati a terzi quando emergano elementi concreti che ne dimostrino la disponibilità o l'utilizzo sostanziale.
- Una delega a operare sul conto costituisce un elemento rilevante per collegare le movimentazioni al soggetto sottoposto ad accertamento, anche se non è il titolare formale del rapporto bancario.
- L'intestazione a un soggetto terzo non esclude automaticamente l'utilizzabilità dei dati bancari: il contribuente deve fornire una spiegazione analitica e documentata dell'estraneità alle singole operazioni.
- La legittimità dell'accertamento dipende dalla presenza di elementi concreti che rendano plausibile la riferibilità delle operazioni al contribuente; la sola esistenza della delega può essere significativa, ma la valutazione resta collegata alle circostanze complessive del caso.
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