Cassazione Civile, Ordinanza n. 37583/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Bari su beni del debitore, poi attuato presso terzi in relazione a due polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal medesimo. Il debitore aveva già proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale di Torino per far valere l'impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze. Successivamente, nel giudizio di merito pendente a Bari, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare l'insequestrabilità e l'impignorabilità delle polizze, chiedendo anche di modificare, integrare o revocare in parte qua i provvedimenti cautelari emessi. Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza. Il debitore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo in sostanza che il provvedimento impugnato implicasse una questione di competenza e dovesse essere censurato con tale rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Bari non fosse una pronuncia sulla competenza, ma un provvedimento di inammissibilità di istanze proposte nell'ambito del subprocedimento cautelare: da un lato, perché l'art. 669 duodecies c.p.c. esclude i sequestri dal suo ambito applicativo, dall'altro perché la domanda di revoca/modifica/integrazione ex art. 669 decies c.p.c. non riguardava il contenuto della misura, ma l'oggetto sul quale essa era stata attuata. La Corte ha aggiunto che le questioni di sequestrabilità/impignorabilità vanno fatte valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice dell'attuazione del sequestro, secondo le forme del processo esecutivo, e non con il regolamento di competenza né nel procedimento cautelare di merito. Ha compensato integralmente le spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento necessario di competenza è esperibile solo contro una pronuncia che investa effettivamente la competenza; non lo è contro un provvedimento che si limiti a dichiarare inammissibili istanze cautelari.
art. 669 decies c.p.c.
La revoca, modifica o integrazione presuppone una richiesta relativa al contenuto della misura cautelare; non può essere usata per contestare l'oggetto sul quale il sequestro è stato eseguito, se tale istanza esula dall'ambito della norma.
art. 669 duodecies c.p.c.
L'attuazione dei sequestri è sottratta al meccanismo semplificato previsto per altre misure cautelari; per i sequestri occorre seguire le disposizioni richiamate degli artt. 677 e ss. c.p.c.
art. 677 c.p.c.
È richiamato quale disciplina generale di attuazione dei sequestri.
art. 678 c.p.c.
Per il sequestro conservativo di beni mobili l'attuazione avviene secondo le norme del pignoramento presso il debitore o presso terzi; ciò consente di applicare anche le regole delle opposizioni esecutive.
art. 615 c.p.c.
L'impignorabilità, e dunque l'insequestrabilità, dei beni va fatta valere con opposizione all'esecuzione davanti al giudice dell'attuazione del sequestro, non con istanze nel procedimento cautelare di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è inammissibile quando il provvedimento impugnato non contiene una statuizione sulla competenza, ma si limita a dichiarare inammissibili istanze processuali o cautelari.
- Nel sequestro conservativo di beni mobili, l'attuazione segue la disciplina del pignoramento presso il debitore o presso terzi; di conseguenza, il debitore può far valere l'impignorabilità tramite opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice dell'attuazione.
- Le domande di revoca, modifica o integrazione della misura cautelare non sono utilizzabili per contestare l'oggetto già sottoposto a vincolo quando la doglianza riguarda, in realtà, la sequestrabilità o pignorabilità del bene.
- Le questioni che richiedono cognizione piena e l'accertamento dell'impignorabilità non appartengono al procedimento cautelare, ma al rito esecutivo e alle relative opposizioni di merito.
- L'eventuale richiamo incidentale del giudice a quale sia il rimedio corretto non trasforma un'ordinanza di inammissibilità in una decisione sulla competenza.
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