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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21987/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un provvedimento del Capo della Polizia con cui un dirigente generale della Polizia di Stato era stato promosso, il giorno prima del collocamento a riposo, alla qualifica di Dirigente Generale della P.S. con attribuzione dei soli effetti giuridici e non economici. Il T.A.R. aveva accolto il ricorso, ritenendo dovuti anche gli effetti economici della promozione; il Consiglio di Stato, invece, in appello promosso dalle amministrazioni, ha riformato la decisione facendo applicazione dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 e della giurisprudenza amministrativa consolidata, che riconduce anche le promozioni 'alla vigilia' al blocco delle progressioni economiche. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, la nullità della sentenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362, comma 1, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione pronunciandosi in materia pensionistica/previdenziale riservata alla Corte dei conti, poiché l'effetto economico della promozione incideva sul trattamento di quiescenza e fine servizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, si risolveva nella mera contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ormai coperta da giudicato implicito, poiché il giudice di primo grado aveva deciso nel merito affermando la propria giurisdizione e le parti non avevano contestato tale punto. Inoltre, il ricorrente aveva egli stesso adito il giudice amministrativo ed era risultato vittorioso in primo grado, sicché non poteva successivamente contestarne la giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010

    progressioni di carriera comunque denominate

    la disposizione è stata richiamata dal giudice amministrativo come norma ampia, idonea a comprendere anche la promozione disposta alla vigilia del collocamento a riposo e a giustificare il blocco degli effetti economici

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per i limiti esterni della giurisdizione; la censura che si limita a contestare la giurisdizione del giudice adito non integra tale vizio

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    è invocato come parametro del controllo delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo se deduce una vera violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente prospettare, in sostanza, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore di altro giudice.
  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la questione non viene contestata dalle parti, la giurisdizione resta coperta da giudicato implicito e non può essere rimessa in discussione nella successiva fase impugnatoria.
  • La parte che ha scelto di adire un determinato giudice e abbia ottenuto anche un risultato favorevole in primo grado non può, in sede successiva, contestare la giurisdizione di quel giudice per convertire il dissenso sul merito in un vizio di giurisdizione.
  • La denuncia di sconfinamento di giurisdizione deve riguardare un autentico superamento dei limiti esterni del potere giurisdizionale, non una semplice divergenza sull'individuazione del giudice competente o sul riparto interno tra ordini giurisdizionali già coperto da giudicato implicito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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