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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento n. (XXXXX), notificata il 25 marzo 2010, per l'importo complessivo di 1.462.017,52 euro, relativo all'accisa sui tabacchi lavorati sottratti mediante furti e rapine da alcuni depositi fiscali. Ha dedotto: l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione della cartella; l'illegittimità della cartella e degli avvisi presupposti per violazione dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi; l'applicabilità dell'abbuono dell'accisa previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 5, in ragione della forza maggiore o del caso fortuito rappresentati dai furti e dalle rapine. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem della cartella, poiché essa richiamava gli avvisi di pagamento già notificati e conosciuti dalla società, che li aveva anche autonomamente impugnati. Ha inoltre stabilito che, essendo la cartella un atto consequenziale, essa può essere contestata, di regola, solo per vizi propri e non per vizi degli avvisi presupposti già notificati. La censura relativa all'abbuono dell'accisa è stata ritenuta estranea all'oggetto del giudizio sulla cartella e comunque carente di autosufficienza. La questione di legittimità costituzionale è rimasta assorbita. La società è stata condannata al pagamento di 17.000 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 5

    abbuono dell'accisa in caso di perdita della merce per forza maggiore o caso fortuito

    La questione sull'applicabilità dell'abbuono ai tabacchi sottratti per furto o rapina riguarda il merito della pretesa tributaria e non può essere esaminata nel giudizio limitato ai vizi propri della cartella, soprattutto quando la cartella richiama avvisi di pagamento autonomamente impugnati.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

    La motivazione della cartella può essere fornita anche mediante rinvio a un atto presupposto già notificato al contribuente, purché la cartella ne indichi gli estremi e il contribuente ne abbia avuto conoscenza legale.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 11722/2010

    Conferma la possibilità della motivazione per relationem della cartella quando l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e siano indicati gli elementi identificativi necessari.

  • Cass. n. 21177/2014

    Ribadisce che l'atto presupposto già notificato non deve necessariamente essere allegato alla cartella, se questa ne indica gli estremi di notificazione o pubblicazione.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18

    Prevedono la riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, anche diverse dalle imposte sui redditi, costituendo il quadro normativo per l'emissione della cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La violazione può sussistere solo se il giudice omette effettivamente di pronunciarsi su una domanda o eccezione rilevante; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la questione della motivazione fosse stata sostanzialmente esaminata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, carenza di autosufficienza o perché rivolte contro l'atto impositivo presupposto anziché contro vizi propri della cartella.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento segue un avviso di accertamento o un altro atto impositivo già notificato, la cartella può normalmente essere contestata solo per vizi propri, come errori di identificazione, notifica, calcolo o motivazione autonoma insufficiente.
  • La motivazione per relationem è generalmente valida se la cartella richiama con precisione l'atto presupposto e il contribuente ne ha già avuto conoscenza legale; l'atto richiamato non deve necessariamente essere allegato.
  • Le contestazioni sul fondamento sostanziale del debito, comprese quelle relative all'applicazione di esenzioni o abbuoni d'imposta, devono essere rivolte contro l'atto impositivo presupposto e non possono essere introdotte per la prima volta impugnando la cartella.
  • Se l'atto presupposto è stato notificato e autonomamente impugnato, il giudizio sulla cartella non deve necessariamente essere riunito con quello sull'atto impositivo: l'eventuale annullamento dell'atto presupposto potrà comunque eliminare il fondamento della cartella.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o indicare puntualmente il contenuto degli atti rilevanti; censure generiche o prive di autosufficienza possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
  • La mera commissione di un furto o di una rapina non comporta automaticamente il diritto all'abbuono dell'accisa: occorre verificare la specifica disciplina applicabile, la prova della perdita della merce e, secondo il caso, la dimostrazione che essa non sia stata immessa nel circuito commerciale.

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