Cassazione Civile, Ordinanza n. 24926/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operante nel noleggio di veicoli impugnava un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per oltre 2000 violazioni del Codice della strada, sostenendo di non essere il soggetto passivamente legittimato perché, dopo la notifica dei verbali, aveva tempestivamente comunicato all'organo accertatore i nominativi dei locatari/sublocatari che avevano in uso i veicoli e che erano i reali trasgressori. La società lamentava quindi: la mancata formazione del titolo esecutivo nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva ex art. 196 C.d.S.; l'equiparabilità della comunicazione dei dati del locatario all'opposizione prevista dall'art. 203 C.d.S.; la nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione; e il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione; in cassazione veniva dedotta la violazione delle norme sul procedimento di ingiunzione fiscale e sulla responsabilità solidale per le violazioni stradali, insistendo sull'inesistenza del titolo e sull'erronea applicazione dell'art. 196 C.d.S.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 introduca un giudizio di accertamento negativo della pretesa, nel quale l'opponente assume la posizione sostanziale e formale di attore e grava su di lui l'onere della prova. Ha inoltre affermato che, quando i verbali di accertamento della violazione del Codice della strada siano stati regolarmente notificati e non impugnati né pagati in misura ridotta, essi diventano titolo esecutivo; l'ingiunzione successiva, se preceduta da verbali definitivi, si risolve in mera intimazione di pagamento e non consente di rimettere in discussione il merito delle violazioni già consolidate. Poiché una ratio decidendi autonoma e pregiudiziale - la definitività dei verbali non opposti - era sufficiente a sorreggere la decisione, sono state dichiarate prive di interesse le ulteriori censure sulla posizione del locatore/locatario nel rapporto interno. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. n. 639/1910, art. 3
L'ingiunzione fiscale è qualificata come procedimento speciale di riscossione e l'opposizione introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa azionata.
D.Lgs. n. 285/1992, art. 196
La disciplina della responsabilità solidale per le violazioni commesse con veicoli noleggiati è richiamata, ma la Corte non accoglie la tesi della ricorrente perché le censure restano superate dalla definitività dei verbali non opposti.
D.Lgs. n. 285/1992, artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206
Le norme sono invocate dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione dei verbali e del regime delle sanzioni amministrative, ma il ricorso viene rigettato per l'effetto preclusivo della mancata opposizione ai verbali.
D.Lgs. n. 285/1992, art. 84
È richiamato nel combinato disposto con l'art. 196 C.d.S. in tema di noleggio senza conducente e individuazione del soggetto obbligato.
L. n. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'ingiunzione, ma la censura non viene accolta.
L. n. 212/2000, art. 7
Invocato in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte non vi fonda un accoglimento.
art. 96 c.p.c.
Richiamato per la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata, respinta nei gradi di merito e non accolta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione all'ingiunzione fiscale emessa dalla pubblica amministrazione ex R.D. n. 639/1910 ha natura di giudizio di accertamento negativo della pretesa, con conseguente assunzione, da parte dell'opponente, della posizione di attore anche quanto all'onere della prova.
- Se i verbali di accertamento di violazioni amministrative sono stati regolarmente notificati, non sono stati impugnati e non sono stati pagati in misura ridotta, essi si consolidano come titoli esecutivi e non possono essere rimessi in discussione attraverso l'opposizione all'ingiunzione successivamente emessa.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, la mancata censura o l'infondatezza di una sola di esse comporta l'inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze dirette contro le altre ragioni, se queste non sarebbero comunque idonee a determinare la cassazione della sentenza.
- La comunicazione dei dati del locatario può rilevare ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato, ma non consente, in sede di opposizione all'ingiunzione, di superare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dei verbali ormai definitivi.
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