Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21889/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione dell’indennità dovuta a una società che aveva svolto custodia giudiziaria onerosa di nove tank contenenti gasolio, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale. La società aveva chiesto la liquidazione di una somma più elevata, ma il pubblico ministero aveva liquidato un importo inferiore; il tribunale, investito dell’opposizione, aveva rigettato la domanda ritenendo: che per i beni non compresi nel D.M. n. 265 del 2006 dovesse farsi riferimento agli usi locali; che non fosse stata provata l’esistenza di usi locali; che il parere dell’associazione di categoria della custode non fosse vincolante; e che, in difetto, potesse applicarsi un criterio residuale ispirato all’art. 2233, comma 2, c.c., con esito comunque non superiore alla somma già liquidata, anche per evitare la reformatio in peius. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato tre profili: 1) motivazione apparente/contraddittoria per omesso esame del parere dell’associazione di categoria pur richiamato dal giudice; 2) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002, del D.M. n. 265/2006 e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che quest’ultimo non fosse criterio residuale invocabile; 3) violazione della disciplina sulle fonti (d.P.R. n. 115/2002, D.M. n. 265/2006, artt. 1374 c.c. e preleggi) e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il tribunale avrebbe dovuto verificare l’applicabilità delle tabelle prefettizie o di tabelle ministeriali analoghe per beni similari, invece di ricorrere a un criterio diverso e di respingere l’opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente nulla la notifica alla Procura presso il Tribunale di Nola eseguita via PEC all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato, ma ha omesso di disporne la rinnovazione perché il ricorso era prima facie infondato e la rinnovazione avrebbe comportato un inutile aggravio processuale. Nel merito ha affermato che, per i beni sequestrati non compresi nelle categorie direttamente disciplinate dal D.M. n. 265/2006, il criterio di riferimento è quello degli usi locali; in mancanza di prova degli usi, il giudice può ricorrere, in via analogica, a discipline dettate per casi simili e a parametri oggettivi legati alla conformazione e all’ingombro dei beni, non essendo corretta l’applicazione dell’art. 2233 c.c. per le professioni intellettuali in senso stretto. Tuttavia, la motivazione del tribunale è stata comunque ritenuta immune da censure perché il giudice di merito aveva escluso la prova degli usi locali, aveva negato valore vincolante al parere dell’associazione di categoria e aveva liquidato secondo criteri oggettivi/equitativi già reputati corretti dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, la conferma del decreto impugnato è stata giustificata anche in ragione dell’assenza di impugnazione del Ministero e del divieto di reformatio in peius. Nessuna statuizione sulle spese. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 115/2002

    L’indennità di custodia per i beni sequestrati va determinata sulla base di tariffe tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali.

  • art. 59 d.P.R. n. 115/2002

    Le tabelle per la liquidazione dell’indennità devono essere approvate con decreto ministeriale ai sensi della norma richiamata.

  • D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5

    Per le categorie di beni non specificamente contemplate dal decreto, la disciplina rinvia in via residuale agli usi locali.

  • art. 2233 c.c.

    Il tribunale vi ha fatto riferimento come criterio di liquidazione ispirato all’importanza dell’attività e al decoro della professione; la Corte precisa però che, sebbene non sia il criterio tipico per la custodia di beni sequestrati, la liquidazione può comunque essere sorretta da parametri oggettivi ed equitativi in assenza di tariffe e usi locali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente/contraddittoria è stata ritenuta infondata perché la motivazione del tribunale, letta nel suo complesso, non era meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il tribunale ha deciso entro i limiti della domanda e della posizione processuale delle parti.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’integrazione del regolamento negoziale/legale; la Corte non lo considera decisivo nel caso di liquidazione dell’indennità di custodia.

  • artt. 1 e 14 preleggi

    Richiamati dalla ricorrente in tema di interpretazione e applicazione delle fonti; non mutano l’esito perché il problema è risolto attraverso il criterio residuale degli usi e dell’analogia.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per valorizzare la ragionevole durata del processo e giustificare la non rinnovazione della notifica nulla, dato l’evidente carattere infondato del ricorso.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati a sostegno del principio di ragionevole durata e dell’esigenza di evitare formalità superflue.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e accelerare la definizione del giudizio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per il principio del contraddittorio, che non impone formalità inutili quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie di difesa, non lese dalla mancata rinnovazione della notifica in presenza di infondatezza prima facie.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede, per la custodia di beni sequestrati, una liquidazione fondata su tariffe approvate con decreto ministeriale e, in via residuale, sugli usi locali, il giudice deve seguire rigorosamente tale sequenza: prima la disciplina specifica, poi gli usi locali se provati; solo in mancanza di entrambi può ricorrere a criteri analogici o comunque oggettivi.
  • Il parere di un’associazione di categoria non ha valore vincolante se l’associazione non presenta requisiti equiparabili a quelli che l’ordinamento richiede per le categorie professionali protette o per fonti associative tipizzate dalla legge.
  • In assenza di usi locali provati e di una tariffa specificamente applicabile, la liquidazione dell’indennità può essere sorretta da parametri oggettivi legati alla natura, dimensione e ingombro dei beni custoditi, secondo criteri lato sensu equitativi.
  • La censura di motivazione apparente o di violazione dell’art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito, pur con argomentazione sintetica, abbia effettivamente esaminato il tema decisivo e si sia mantenuto entro il perimetro della domanda e del contraddittorio.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è prima facie infondato, la Corte può evitare la rinnovazione di una notifica nulla se tale adempimento produrrebbe soltanto un inutile ritardo e un aggravio di attività processuale senza reale utilità difensiva.
  • Le decisioni rese in tema di liquidazione dell’indennità di custodia devono rispettare il divieto di reformatio in peius quando il solo impugnante è il custode e la controparte non ha a sua volta contestato il quantum in senso peggiorativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.