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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4/2025 emessa in data 15 gennaio 2025 dal Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202502990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Con sentenza n. 4/2025, il Tribunale di Lodi ha accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né l'inadempimento, né il passaggio in giudicato della sentenza, né la sua notificazione in data 21 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero era ancora inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Lodi, ormai passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi centoventi giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione della pronuncia nei confronti dell'Amministrazione, in presenza di sentenza notificata e non adempiuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle obbligazioni delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere investito delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal giudice, soltanto dopo la scadenza infruttuosa del termine concesso all'amministrazione per adempiere.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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