Cassazione Penale, Sentenza n. 8550/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Paterna impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 deducendo, primo, la prescrizione del reato alla data della sentenza di appello (contestando il calcolo del termine di prescrizione e l'applicazione dell'aumento previsto dalla legge n.148/2011) e, secondo, l'errata esclusione della continuazione con una precedente condanna per omesso versamento delle ritenute (art.2 d.l. n.463/1983 conv. L. n.638/1983). Il ricorrente sosteneva inoltre che, anche considerando i 64 giorni di sospensione per il COVID, la prescrizione si era comunque maturata prima dell'udienza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha stabilito che la Corte territoriale aveva applicato erroneamente il più lungo termine di prescrizione previsto dall'art.17, comma 1‑bis, d.lgs. n.74/2000, norma che si applica solo ai reati da art.2 a 10 del d.lgs. n.74 e non copre l'art.10‑ter. Ha inoltre chiarito che il reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art.10‑ter si consuma al termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (individuato nel 27 dicembre 2012), sicché la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza di appello anche tenendo conto della sospensione per il COVID. Per l'estinzione per prescrizione non è stato necessario esaminare il secondo motivo sulla continuazione. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Il reato di omesso versamento dell'IVA si consuma al momento in cui scade il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (qui individuato nel 27/12/2012), cioè il momento da cui decorre la prescrizione.
art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede un aumento del termine di prescrizione applicabile ai reati indicati dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n.74/2000. La Corte ha interpretato che tale aumento non si estende all'art.10‑ter, per cui non poteva essere applicato al caso concreto.
art. 2 d.l. n. 463/1983 conv. L. n. 638/1983
Norma richiamata rispetto alla precedente condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali; la questione della continuazione è stata sollevata ma non esaminata per essere assorbita dall'accertata estinzione per prescrizione del reato contestato nel nuovo procedimento.
Legge n. 148/2011
Riferita dal ricorrente come fonte dell'aumento del termine di prescrizione; la Corte ha però escluso l'applicabilità dell'aumento al reato di cui all'art.10‑ter, richiamando la disciplina del d.lgs. n.74/2000.
Massime di principio
- Per i reati tributari occorre individuare con precisione il momento di consumazione: per l'art.10‑ter (omesso versamento IVA) la consumazione avviene alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
- L'aumento del termine di prescrizione previsto dall'art.17, comma 1‑bis, d.lgs. n.74/2000 vale solo per i reati espressamente indicati (artt.2-10) e non può essere esteso per analogia ad altri reati (come l'art.10‑ter) salvo chiaro disposto normativo.
- Nella valutazione della prescrizione devono essere conteggiati termini, interruzioni e sospensioni (es. sospensione per COVID): tuttavia, se il computo obiettivo mostra che la prescrizione si è già perfezionata prima dell'udienza, il reato si estingue e le altre questioni (es. continuazione) diventano inidonee a proseguire.
- Se si contesta la prescrizione è fondamentale produrre e verificare atti che dimostrino l'esatto giorno di consumazione, le eventuali notifiche/interruzioni e le norme speciali (sospensioni) rilevanti per il calcolo.
- Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione la Corte non entra nel merito di possibili concause di responsabilità o di applicazione della continuazione tra più reati, perché l'estinzione preclude l'esame di tali profili.
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