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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05122/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 05122/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente, ai fini della definizione dell'appello cautelare, acquisire informazioni aggiornate sullo stato del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e sul procedimento di reperimento di una sistemazione alloggiativa per l'appellante. Non risultano specificati nel testo gli ulteriori motivi di appello né il contenuto dell'ordinanza cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso l'appello cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, che dovrà fornire circostanziati chiarimenti sui due procedimenti indicati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 31 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, per ragioni di tutela dei diritti e della dignità.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, quando la decisione dipende da circostanze fattuali aggiornate e determinanti, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione, assegnando un termine per la trasmissione di chiarimenti e rinviando la causa per il prosieguo.
  • Quando il giudice amministrativo acquisisce informazioni dall'amministrazione su procedimenti riguardanti la protezione internazionale e le condizioni alloggiative dell'interessato, l'ordinanza istruttoria può imporre la trasmissione di chiarimenti circostanziati entro un termine predeterminato.
  • La tutela dei diritti o della dignità della persona interessata può giustificare l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareProtezione internazionale e specialeAccoglienza e centri
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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