Ordinanza n. 844/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (i) della Determina del Capo del Centro Unico Contrattuale e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, prot. n. 1501/7/18-58 del 23 dicembre 2025, comunicata in pari data, tramite pec, prot. n. 1501/7/18-58-1, con la quale il Comando Generale ha escluso il RTI Modit Group S.r.l., di cui Modit Group S.r.l. è capogruppo mandataria, dalla “procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo di capi di vestiario per gli anni 2026-2029 - Lotto 1 - fornitura di n. 75.000 divise estive per il personale maschile (composte da una giubba e un pantalone) e n. 21.000 divise estive per il personale femminile (composte da una giubba, un pantalone e una gonna)” (CIG B6EBC28520); (ii) della nota prot. n. 1501/7/18-64-2-2025 in data 14 gennaio 2026, con la quale il Capo Servizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti Servizio Appalti ha risposto all'istanza di annullamento in autotutela presentata dall'odierna ricorrente in data 8 gennaio 2026; (iii) del Verbale n. 01 della Commissione giudicatrice di gara, lotto 1, nella parte relativa all'esclusione del ricorrente e del Verbale n. 02 della Commissione giudicatrice di gara, lotto 1, nella parte in cui prende atto di quanto disposto nel Verbale n. 01; (iv) nei limiti di quanto contestato nel secondo motivo di ricorso, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, delle Specifiche Tecniche Maschili e Femminili e di tutti i documenti a essi allegati costituenti le lex specialis di gara del lotto 1 ossia, in particolare, degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e della Parte II, Capo I delle Specifiche Tecniche Maschili e Femminili in relazione al Lotto 1; (v) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 della gara o comunque del provvedimento di esito della gara, allo stato non conosciuto; (vi) di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti (di seguito, congiuntamente richiamati “Atti Impugnati”) con conseguente riammissione alla gara dell'odierna ricorrente previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, qualora sia stato nel frattempo stipulato, ai sensi dell'art. 121, comma 1 e/o 122 del D.Lgs. 104/2010 e comunque per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura di divise estive, disposta per la mancata consegna di campioni autonomi delle fodere richieste e di un supporto elettronico contenente i rapporti di prova
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti, la riammissione alla procedura, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. L'esclusione era stata motivata dalla mancata consegna di campioni della fodera rayon rossa per le divise maschili e femminili, della fodera rayon bianca per le divise maschili e di un supporto elettronico contenente i rapporti di prova in formato PDF. Sono stati contestati anche gli atti della commissione, la risposta negativa all'istanza di autotutela e, nei limiti dedotti, la lex specialis, in particolare gli articoli 16 e 21 del disciplinare e le specifiche tecniche. Il ricorso sosteneva, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'idoneità dei campioni di divise consegnati a soddisfare le prescrizioni relative agli accessori, nonché la sufficienza del campione di fodera rayon bianca presentato per le divise femminili anche per quelle maschili; veniva inoltre in rilievo l'utilizzabilità del soccorso istruttorio e l'illegittimità della clausola escludente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In primo luogo, ha ritenuto chiaro che la lex specialis qualificasse le fodere rayon bianca e rossa come accessori e imponesse, a pena di esclusione, la presentazione di un congruo quantitativo di tutti gli accessori utilizzati. La consegna dei soli campioni delle divise non è stata ritenuta sufficiente, poiché il disciplinare richiedeva un campione autonomo e aggiuntivo degli accessori, necessario per consentire alla stazione appaltante le verifiche tecniche, che non sarebbero state adeguatamente eseguibili sul tessuto ricavato dalle divise. Quanto alla fodera rayon bianca, il campione relativo alle divise femminili non poteva sostituire quello relativo alle divise maschili, poiché i rapporti di prova acquisiti evidenziavano caratteristiche tecniche differenti dei due tessuti. Il Collegio ha inoltre escluso, in questa fase, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare la carenza, trattandosi di omissioni riguardanti l'offerta tecnica, la cui integrazione avrebbe leso la par condicio. È stata ritenuta non manifestamente illegittima anche la clausola del disciplinare che prevedeva l'esclusione per la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica, poiché rientra nella discrezionalità della stazione appaltante individuare gli elementi essenziali dell'offerta la cui carenza comporta l'esclusione. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per il merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 121, comma 1, d.lgs. 104/2010
Richiamato quale possibile fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
art. 122 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale possibile fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
art. 16 del disciplinare di gara
Prevede l'esclusione in caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta; la clausola è stata ritenuta non illegittima, rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante individuare gli elementi essenziali dell'offerta.
art. 21 del disciplinare di gara
Richiamato tra le disposizioni della lex specialis contestate, senza una specifica interpretazione autonoma nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, la presentazione di campioni autonomi degli accessori utilizzati per la realizzazione del prodotto, la consegna del solo prodotto finito non soddisfa tale prescrizione, se impedisce o rende inadeguata la verifica diretta delle caratteristiche tecniche degli accessori.
- La presentazione di un campione relativo a una diversa variante del prodotto non sostituisce il campione richiesto per un'altra variante quando la documentazione tecnica evidenzia che i materiali, pur appartenendo alla medesima categoria merceologica, possiedono caratteristiche tecniche differenti.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare elementi mancanti dell'offerta tecnica, quando tale integrazione inciderebbe sul contenuto dell'offerta e altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante individuare, nella lex specialis, gli elementi essenziali dell'offerta tecnica la cui mancata o incompleta presentazione comporta l'esclusione, purché la prescrizione sia chiara e coerente con le esigenze di verifica della conformità dell'offerta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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