Ordinanza n. 276/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del decreto Cat.A11/Immigr./2025 Prot. n. -OMISSIS- (doc. 1) notificato in data 22.4.2025, con il quale la Questura di Ragusa ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Ragusa ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel corso dell'incidente cautelare, il TAR aveva disposto, mediante ordinanza propulsiva, il motivato riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Alla successiva udienza pubblica il Collegio ha rilevato che non risultava documentata alcuna attività amministrativa conseguente all'ordinanza cautelare, né che il ricorrente avesse presentato istanza per l'adozione delle misure attuative previste dall'art. 59 c.p.a. Ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'evoluzione della vicenda amministrativa successiva alla decisione cautelare, anche per valutare l'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati sull'attività eventualmente svolta dopo l'ordinanza cautelare di riesame, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 maggio 2026. Il Collegio ha espressamente collegato l'acquisizione dei chiarimenti anche alla verifica del persistente interesse del ricorrente alla decisione. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sul diniego del permesso di soggiorno.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale strumento per l'adozione delle misure attuative dell'ordinanza cautelare, la cui attivazione non risultava richiesta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo un'ordinanza cautelare propulsiva che impone il riesame dell'istanza, non risulti documentata l'attività amministrativa successivamente svolta, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire chiarimenti documentati dall'amministrazione prima di decidere il merito.
- I chiarimenti sull'attività amministrativa successiva a un'ordinanza cautelare di riesame possono essere acquisiti anche per verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →