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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del decreto Cat.A11/Immigr./2025 Prot. n. -OMISSIS- (doc. 1) notificato in data 22.4.2025, con il quale la Questura di Ragusa ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202501321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Ragusa ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nel corso dell'incidente cautelare, il TAR aveva disposto, mediante ordinanza propulsiva, il motivato riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Alla successiva udienza pubblica il Collegio ha rilevato che non risultava documentata alcuna attività amministrativa conseguente all'ordinanza cautelare, né che il ricorrente avesse presentato istanza per l'adozione delle misure attuative previste dall'art. 59 c.p.a. Ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'evoluzione della vicenda amministrativa successiva alla decisione cautelare, anche per valutare l'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati sull'attività eventualmente svolta dopo l'ordinanza cautelare di riesame, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 maggio 2026. Il Collegio ha espressamente collegato l'acquisizione dei chiarimenti anche alla verifica del persistente interesse del ricorrente alla decisione. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sul diniego del permesso di soggiorno.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale strumento per l'adozione delle misure attuative dell'ordinanza cautelare, la cui attivazione non risultava richiesta dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo un'ordinanza cautelare propulsiva che impone il riesame dell'istanza, non risulti documentata l'attività amministrativa successivamente svolta, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire chiarimenti documentati dall'amministrazione prima di decidere il merito.
  • I chiarimenti sull'attività amministrativa successiva a un'ordinanza cautelare di riesame possono essere acquisiti anche per verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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