Cassazione Penale, Sentenza n. 21911/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Federici chiedeva l'ammissione allo stato passivo di crediti per attività professionali svolte per la societa' confiscata "Soc. Hotel Nuovo Tripoli s.r.l." per un totale di Euro 532.607,33 (compenso per ristrutturazione con contratto formale e vari crediti per attività svolte senza contratto formale: trasformazione in casa-albergo, realizzazione spa, trasformazione in RSA). Il giudice delegato aveva ammesso solo Euro 51.750,00 (lavori regolati da formale contratto) e aveva escluso gli altri crediti per mancata dimostrazione di un atto con data certa anteriore al sequestro. Federici propose opposizione e poi ricorso in cassazione denunciando (i) incompatibilita' dei giudici in sede di rinvio, (ii) omissione di valutazione di documenti timbrati dal Comune che proverebbero la data certa, (iii) irrilevanza della mancanza di contratto scritto per l'esistenza del credito (liberta' delle forme) e (iv) illegittima valutazione della incompletezza della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la partecipazione al collegio che aveva adottato il provvedimento poi annullato non produce nullita' ma un'ipotesi di incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen. da tempestivamente far valere con ricusazione/astensione. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, pur avendo esaminato la documentazione, l'ha ritenuta incompleta e insufficiente a provare l'esistenza di crediti risultanti da atti con data certa anteriori al sequestro. La Corte ha richiamato l'art. 52 d.lgs. 159/2011 (la confisca non pregiudica i crediti che risultano da atti con data certa anteriori al sequestro) e l'art. 2704 c.c. circa le modalita' della data certa, ribadendo che mere prime pagine, frontespizi o documenti parziali e timbri apposti su singole pagine non sono di per sé idonei a dimostrare, in modo certo, l'anteriorita' del credito rispetto al sequestro. Di conseguenza la decisione del Tribunale e' stata confermata e l'opposizione respinta.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 159/2011
La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi solo se questi risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro; onere della prova ricade sul creditore e la norma opera come criterio speciale rispetto al diritto civile generale
art. 2704 cod. civ.
Individua i casi tipici di data certa; il giudice deve tener conto sia dei fatti tipici previsti dalla norma sia di altri fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorita' del documento rispetto al sequestro
art. 34 cod. proc. pen.
L'incompatibilita' prevista non costituisce nullita' assoluta del provvedimento ma causa di astensione/ricusazione da far valere tempestivamente; la presenza di un magistrato gia' intervenuto nel provvedimento annullato non produce automaticamente nullita' in sede di rinvio
art. 37 cod. proc. pen.
Procedura di ricusazione/astensione va esperita nei termini previsti; il mancato uso di tale rimedio rende inammissibile la doglianza sulla incompatibilita'
art. 45 d.lgs. n. 159/2011
Richiamata la disciplina generale sul titolo IV: la tutela dei diritti dei terzi e' garantita nei limiti e nelle forme previste dal titolo stesso, quindi con esigenze di prova piu' rigorose nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali
art. 59 d.lgs. n. 159/2011
Norma procedurale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo nei procedimenti di misure di prevenzione; disciplina l'iter di accertamento dei crediti dei terzi
Massime di principio
- In procedimenti di confisca preventiva i crediti dei terzi sono tutelati solo se provati da atti con data certa anteriore al sequestro: il creditore deve produrre l'atto fonte del credito o prove equivalenti di anteriorita' e certezza
- La data certa puo' derivare sia dai casi tipici dell'art. 2704 c.c. sia da fatti atipici che dimostrino con certezza l'anteriorita'; tuttavia la prova deve essere piena e documentale, non basata su frontespizi o pagine isolate
- La mera elaborazione di progetti o il possesso di bozze/prime pagine non sostituiscono un atto che dimostri la sussistenza del credito anteriormente al sequestro: sono necessari depositi ufficiali, registrazioni, riconoscimenti di debito, annotazioni contabili o attivita' giudiziali/stragiudiziali idonee
- Se nella fase di rinvio compare un magistrato che ha partecipato al provvedimento annullato, la parte deve tempestivamente proporre ricusazione o astensione; l'incompatibilita' non determina di per se' la nullita' del provvedimento
- Nel valutare la prova il giudice deve considerare tutta la documentazione, ma resta sindacabile la valutazione di insufficienza se razionale; per opporsi all'esclusione di crediti conviene documentare anche pagamenti parziali, annotazioni contabili o altre manifestazioni di riconoscimento del debito
- In casi simili e' utile: conservare e depositare integralmente documenti timbrati da uffici pubblici (con tutte le pagine), ottenere riconoscimenti scritti del committente, registrare contratti o svolgere azioni giudiziali/di sollecito prima del sequestro per creare prove di anteriorita'
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