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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8654 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005. L'Istituto religioso ne contestava la tardività, la carenza di motivazione e, soprattutto, la debenza dell'imposta, invocando l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto ONLUS impegnata nell'assistenza sanitaria ai malati di mente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto l'esenzione sulla base della sola qualifica di ONLUS. Il Comune ha impugnato tale decisione sostenendo che la qualifica soggettiva di ONLUS o di ente religioso non fosse sufficiente e che dovesse essere dimostrato, in concreto, il requisito oggettivo dello svolgimento esclusivo di attività non commerciale nell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo errata l'applicazione automatica dell'esenzione fondata sulla sola natura di ONLUS dell'Istituto. L'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, sia un requisito oggettivo: l'immobile deve essere destinato concretamente ed esclusivamente ad attività agevolate svolte senza modalità commerciali. La percezione di corrispettivi per prestazioni rese sia nell'ambito sia al di fuori del Servizio sanitario nazionale imponeva una verifica concreta della natura delle attività. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, competente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto.

    L'esenzione non deriva automaticamente dalla natura dell'ente proprietario, ma richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. L'attività esercitata nell'immobile deve essere verificata in concreto e non deve essere svolta con modalità commerciali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    Prevede i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ICI. La questione era stata sollevata dall'Istituto, ma la decisione di cassazione si è concentrata sul requisito dell'esenzione.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Individua le attività di religione o di culto. La Corte ha distinto tali attività dalle attività sanitarie, che possono avere natura commerciale anche quando siano svolte da un ente ecclesiastico.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    È richiamato per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis

    La disciplina sulla perdita della qualifica di ente non commerciale riguarda la natura del soggetto utilizzatore, ma non sostituisce la verifica autonoma della natura concreta dell'attività svolta nell'immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    La Corte ha escluso che il ricorso fosse inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti e documenti, poiché le censure non dipendevano dall'esame indispensabile di specifici documenti.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    La mancata produzione dei documenti non comportava improcedibilità, poiché nei giudizi tributari il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio e viene trasmesso alla Corte.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale collegata all'utilizzo di un immobile non è sufficiente dimostrare che il proprietario sia una ONLUS, un ente religioso o un ente non commerciale: occorre provare anche come l'immobile sia concretamente utilizzato.
  • Il requisito oggettivo deve essere verificato in concreto, considerando modalità di svolgimento dell'attività, presenza di corrispettivi, rapporti con soggetti pubblici o privati e eventuale esercizio di attività fuori dal Servizio sanitario nazionale.
  • La destinazione degli eventuali utili a finalità sociali o religiose non elimina, da sola, la natura commerciale dell'attività da cui gli utili derivano.
  • L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione o dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca; documenti che attestano soltanto la qualifica dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile possono non essere sufficienti.
  • L'esenzione può operare solo se l'immobile è destinato esclusivamente ad attività agevolate o, secondo la disciplina applicabile al periodo considerato, se non è utilizzato per attività aventi natura esclusivamente commerciale. La normativa temporalmente applicabile deve quindi essere verificata con attenzione.
  • Quando un immobile è utilizzato per attività miste, istituzionali e commerciali, occorre analizzare separatamente le attività effettivamente svolte e il loro collegamento con ciascuna parte dell'immobile.

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